Il radon è un gas cancerogeno certo per l’uomo; esso che si genera nelle rocce e nei suoli per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alla serie dell’uranio e del torio. Dalle rocce e dai suoli, il radon può fuoriuscire all’aria aperta, ove solitamente i livelli si mantengono bassi; diversamente, la penetrazione all’interno di edifici fa sì che il radon possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate.
Il radon può essere presente in qualunque ambiente confinato, in Italia la concentrazione media di radon indoor è di circa 70 Bq/m³.
Dal punto di vista degli effetti sanitari il radon rappresenta il secondo agente di rischio di sviluppo di cancro ai polmoni dopo il fumo di tabacco.
Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro
La normativa vigente (d.lgs. 101/2020) ha identificato le situazioni ove è più probabile riscontrare un rischio di esposizione al radon, chiedendo per queste la valutazione del rischio come misurazione della concentrazione media annua in aria e prescrivendo l’adozione di misure correttive o interventi di risanamento laddove i livelli riscontrati siano maggiori di LdR. Per i luoghi di lavoro il LdR è pari a 300 Bq/m³.
La normativa vigente identifica le situazioni lavorative ove questo rischio non può essere ignorato:
- locali sotterranei
- locali seminterrati o al piano terra in aree ex art. 11 (aree prioritarie radon identificate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano)
- luoghi specifici ex art. 16 (locali con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta; impianti di imbottigliamento delle acque minerali; centrali idroelettriche)
- stabilimenti termali
Sono esentati in ogni caso da misurazione:
- locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
- locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno
Aree prioritarie radon
In data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il DPCM 11 gennaio 2023 che istituisce il Piano nazionale d’azione per il radon per il decennio 2023-2032.
Il 12 gennaio 2023 è stato pubblicato sul BURP n. 2/2023 il DGR 25 novembre 2022 n. 61-6054, entrato in vigore il 18 gennaio 2023, contenente l’elenco dei comuni piemontesi classificati come “Aree prioritarie radon”, in base all’art. 11.3 del d.lgs. 101/2020.
Tale classificazione delle “Aree prioritarie radon” comporta l’obbligo legale di effettuare – entro 18 mesi dal 21 febbraio 2024, data di pubblicazione in G.U. del P.N.R.A., cioè il 20 agosto 2025 – misurazioni del radon nei locali utilizzati come luoghi di lavoro posti ai piani terra ed interrati o seminterrati.
Nella provincia del VCO, sono stati indicati come “Aree prioritarie radon” i territori siti nei seguenti Comuni: Aurano; Bognanco; Cannobio; Druogno; Macugnaga; Re; Santa Maria Maggiore.
Per gli altri luoghi, il termine è 24 mesi dall’inizio dell’attività per i locali sotterranei e gli stabilimenti termali, o 24 mesi dal P.N.R.A. per luoghi specifici ex art. 16 (essendo questo stato pubblicato il 21 febbraio 2024, la scadenza è il 21 febbraio 2026).
Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni penali.
Misure di protezione
Laddove i livelli di radon indoor superano il LdR, è necessario introdurre accorgimenti tecnici volti ad ostacolare l’ingresso del radon all’interno dell’edificio e quindi a ridurne i valori di concentrazione.
La scelta dell’intervento più idoneo è compito di una figura professionale introdotta dalla normativa vigente: “l’Esperto in interventi di risanamento (EIIR)” ex art. 15 d.lgs. 101/2020.
Documento di valutazione dei rischi
Nei luoghi di lavoro, i documenti inerenti la valutazione del rischio di esposizione al radon devono essere parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR) ex art. 17 d.lgs. 81/2008.
Nel caso di non superamento del LdR per il radon nei luoghi di lavoro, l’esercente ha l’obbligo di elaborare e conservare per un periodo di 8 anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili; tali misurazioni devono essere ripetute ogni 8 anni o ogniqualvolta vengono eseguiti lavori strutturali comportanti l’attacco a terra nonché interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
Nel caso di superamento del LdR per il radon nei luoghi di lavoro, l’esercente ha anche l’obbligo porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso possibile, avvalendosi dell’EIIR.
I risultati delle valutazioni devono essere conservati per un periodo di 10 anni.
Egli deve inoltre di informare gli organi di vigilanza territoriale (ASL, ARPA, INL) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Analoga comunicazione va inviata al termine della verifica di efficacia dell’intervento di risanamento, indicando anche le misure adottate.
Riassumendo il DVR dovrà includere:
- la relazione tecnica delle misurazioni del radon
- il documento contenente l’esito delle misurazioni che, laddove i livelli medi annui non superino i 300 Bq/m³, include anche la valutazione delle misure correttive attuabili
- laddove i livelli medi annui di radon superano i 300 Bq/m³, il documento con l’esito delle misurazioni dee riportare anche:
– la descrizione delle misure correttive attuate, sulla base delle indicazioni dell’EIIR
– la relazione tecnica delle misurazioni di radon post-risanamento - la relazione con la stima con le dosi individuali laddove i livelli medi annui di radon post risanamento sono ancora superiori a 300 Bq/m³