Molte persone preferiscono i corsi online a quelli in aula … per non doversi spostare in auto, per occuparsi di altro mentre si sta seguendo il corso, per poterlo seguire la sera o di domenica, ecc.
Non tutti i corsi però sono validi se seguiti online …; vi sono poi più tipologie di videoconferenza in alcuni casi con regole diverse; la modalità “videoconferenza” può essere sincrona o asincrona.
I corsi in videoconferenza SINCRONA (FAD sincrona)
Sono i corsi che avvengono in diretta: si può dialogare con il docente e con gli altri partecipanti. Sono organizzati dall’ente di formazione in un determinato giorno ad una determinata ora, quindi non è possibile seguirli in altri momenti. Per molti aspetti sono simili alla formazione in aula infatti si dice in gergo che ci si trova in una “aula virtuale”.
Molte regole di funzionamento sono le stesse dei classici corsi in aula, ma con la differenza che si usa una piattaforma digitale, quindi non è solo il docente che garantisce sulla sua validità e la sua durata (compreso il numero di ore che realmente ogni persona ha seguito), ma vi è anche un registro elettronico. Significa che la percentuale minima di tempo che ognuno deve aver seguito di tutto il corso, pari al 90%, è cronometrato dalla piattaforma digitale. Se la connessione internet ha dei problemi, e costringe a stare scollegati per alcuni minuti, si rischia di non raggiungere il numero minimo di ore previste.
Registro
Il registro digitale monitora il tempo di collegamento di ogni singolo partecipante, quindi non è possibile per più persone assistere al corso utilizzando lo stesso dispositivo elettronico. Durante il corso il docente deve poter dialogare con i partecipanti, quindi tutti devono possedere una videocamera e un microfono.
Tutti i corsi teorici sono possibili in videoconferenza sincrona, i corsi pratici, invece, non sono ammessi. I corsi che sono contraddistinti da una parte teorica e una pratica possono essere effettuati nei due modi diversi: la parte teorica in videoconferenza sincrona, la pratica in aula.
I corsi in videoconferenza ASINCRONA (e-learning)
Sono i corsi che possono essere seguiti ovunque e in qualunque momento, alla stregua di una lezione registrata. Si tratta di una modalità molto apprezzata perché consente notevole libertà organizzativa, ma non permette il dialogo con il docente e gli altri partecipanti, almeno non in diretta.
I corsi con questa modalità hanno spesso un costo minore ma non sono possibili in tutti i casi.
La formazione e-learning è ammessa per:
- La prima metà del corso datore di lavoro RSPP, ovvero le prime 8 ore del corso per rischio basso che è di totale 16 ore; le prime 16 ore del corso per rischio medio che è di totale 32 ore; le prime 24 ore del corso per rischio alto che è di totale 48 ore. Chi effettua la prima metà in modalità e-learning deve completare il corso in aula. L’aggiornamento di questi corsi è sempre possibile in e-learning
- Tutto il corso RLS di 32 ore ma esclusivamente se lo consente il CCNL applicato dall’azienda, altrimenti deve essere seguito in aula. Anche l’aggiornamento è possibile solo se permesso dal CCNL
- Tutto il corso dirigenti di 16 ore e il suo aggiornamento
- Le prime 5 ore del corso preposti, che è di totale 8 ore. Chi effettua la prima parte in modalità e-learning deve completare il corso in aula. L’aggiornamento è sempre consentito in e-learning
- Tutto il corso lavoratori di 8 ore, ovvero quello rischio basso, e il suo aggiornamento
- Le prime 4 ore dei corsi lavoratori di totale 12 e 16 ore, ovvero quelli rischio medio e alto. Chi effettua le prime 4 ore in modalità e-learning deve completare il corso in aula. L’aggiornamento è invece sempre possibile in e-learning
Non è possibile seguire in modalità e-learning i corsi di primo soccorso, quelli antincendio ed in generale i corsi che prevedono una prova pratica (carrelli elevatori, piattaforme, DPI 3° categoria, …).
NOTA BENE: è poi necessario ricordare che i corsi del personale dipendente devono essere seguiti durante l’orario di lavoro; è possibile la frequenza al di fuori dell’orario di lavoro ma in questo caso il datore di lavoro deve corrispondere gli “straordinari” previsti dal CCNL