CHI DEVE RICHIEDERLA
Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che fanno lavori manuali in cantieri temporanei o mobili. Sono interessati i subappalti, il nolo a caldo, la fornitura con posa, gli impiantisti elettrici, termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, ecc.
Riguarda anche le imprese straniere se non hanno un meccanismo simile nel proprio paese.
Sono escluse le imprese e gli autonomi che effettuano lavori intellettuali: un geometra che deve fare dei rilievi, i CSP e i CSE con partita iva. Sono esclusi chi deve solo consegnare del materiale senza posa. Sono escluse le imprese con attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza categoria. Sono escluse le imprese affidatarie che non entrano in cantiere.
A CHI ALTRO INTERESSA
I committenti devono controllare che le imprese e gli autonomi siano muniti della patente a crediti. I rappresentanti dei lavoratori (RLS) e i coordinatori di cantiere (CSP e CSE) possono anche loro controllare sul portale internet la situazione crediti di aziende e autonomi.
Tutti questi soggetti devono però aspettare che il portale internet dedicato lo consenta: inizialmente il sistema è utilizzabile solo dalle imprese e dagli autonomi titolari della patente, sebbene i committenti abbiano fin da subito l’obbligo di verificare la situazione crediti delle aziende cui hanno affidato gli appalti.
IL MECCANISMO
Chi lavora in cantiere deve avere almeno 15 crediti sulla patente. Il sistema è simile a quello della patente stradale, con la possibilità di perdere crediti in caso di irregolarità e di guadagnarne in altri modi.
Il punteggio iniziale è di 30 crediti più quelli legati alla situazione dell’azienda: sono previsti crediti aggiuntivi sulla base dell’anzianità di iscrizione in Camera di commercio, il numero di dipendenti, il possesso di certificazioni, la formazione effettuata, investimenti che riguardano la sicurezza. Purtroppo il portale internet inizialmente non permetterà di registrare i crediti aggiuntivi, ma lo consentirà solo fra qualche settimana, quindi le imprese per un po’ di tempo non saranno a conoscenza dell’esatto numero di crediti che hanno a disposizione.
Come con la patente di guida, se durante l’attività lavorativa è attestata un’irregolarità, a fronte di un controllo da parte degli organi di vigilanza o al termine di un processo, il punteggio diminuisce. La decurtazione non è immediata, ovvero non si perdono crediti dall’oggi al domani, ma avviene solo al termine dell’iter processuale (sentenza passata in giudicato) oppure quando il verbale emesso dall’ispettore diventa definitivo (scaduto il termine entro cui fare ricorso).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può sospendere la patente per 1 anno, anche prima che sia accertata la responsabilità da parte del giudice, ma solo in caso di morte di un lavoratore o di inabilità permanente e solo se considera vi sia stata colpa grave da parte del datore di lavoro o di un suo dirigente.
COSA SUCCEDE SE SI HANNO MENO DI 15 CREDITI
La patente è revocata e l’azienda o il lavoratore autonomo non può lavorare in cantiere. Senza patente sono possibili solo: la consegna del materiale (senza posa), sopralluoghi, consulenze ed altri lavori intellettuali. Per sei mesi, inoltre, non è più possibile partecipare a lavori pubblici.
Se i crediti in possesso scendono sotto la soglia dei 15 mentre l’azienda o l’autonomo sta lavorando in cantiere, e il valore dei lavori già eseguiti è maggiore del 30% del valore del contratto, si possono terminare i lavori.
È possibile richiedere di nuovo la patente solo 1 anno dopo la revoca. Per riprendere l’attività occorre tornare ad avere almeno 15 crediti. Il nuovo ottenimento della patente non è automatico, ma subordinato all’approvazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanze di INL e INAIL.
COME SI OTTIENE LA PATENTE
Entro il 30 settembre i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono prenotare la patente a crediti compilando il modulo creato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e inviandolo via PEC alla mail dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . La stampa della mail consente di lavorare in cantiere fino al 31 ottobre, anche se non si è ben a conoscenza del numero di crediti esatti di cui si ha possesso.
Nel modulo dell’INL si autocertificano le seguenti informazioni:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente
Dal 1 al 31 ottobre occorre collegarsi al sito https://www.ispettorato.gov.it e compilare la modulistica online, scaricando la ricevuta dell’iscrizione.
Dal 1 novembre la stampa della mail PEC iniziale non ha più valore, per lavorare in cantiere bisogna essere in possesso della ricevuta dell’iscrizione online.
Successivamente il portale internet dell’Ispettorato subirà delle modifiche e si potrà finalmente completare l’iscrizione al meccanismo della patente, inserendo le opzioni che consentono di avere i crediti aggiuntivi legati all’anzianità di iscrizione in CCIAA, numero di dipendenti, ecc. Solo a questo punto si può conoscere il numero di crediti iniziali sulla patente.
LE SANZIONI
Le aziende e gli autonomi che operano in cantiere con meno di 15 crediti, o addirittura senza patente, riceveranno una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, minimo di 6.000,00 euro. Per sei mesi non sarà più possibile partecipare a lavori pubblici.
Se durante un controllo emerge che la patente è stata ottenuta dichiarando il falso, la patente è revocata.
Se il committente non verifica il possesso di crediti sufficienti, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, è prevista una sanzione amministrativa da 711,92 euro a 2.562,91 euro. Fintanto che il meccanismo non sarà completamente rodato, il committente deve richiedere le informazioni direttamente alle imprese e agli autonomi appaltatori. Successivamente dovrà effettuare il controllo mediante il portale internet.