La normativa inerente la Gestione dei Rifiuti in Azienda, come abbiamo detto, non fornisce una definizione esatta del termine “Tracciabilità dei Rifiuti”, bensì ne definisce il concetto.
All’interno della Parte IV del D.Lgs. 152/06 era stato formalmente introdotto – con il D.Lgs. 205/2010 – un sistema di controllo della movimentazione dei rifiuti soprattutto pericolosi – denominato SISTRI.
Il SISTRI avrebbe dovuto sostituire, per determinati soggetti, la compilazione cartacea dei documenti gestionali. Ciò grazie all’utilizzo in tempo reale di una piattaforma informatica che, avrebbe “seguito” il tragitto dei mezzi di trasporto del rifiuto dal sito di produzione a quello di destinazione.
L’operatività del SISTRI di fatto non è mai decollata ed il sistema di controllo è stato definitivamente soppresso dal Decreto Legge 135/2018. Successivamente, la Legge 11/02/19 n. 12 di conversione del Decreto Legge, ha contestualmente istituito il REN “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti”.
Ma perché questo sia effettivamente operativo, bisognerà attendere il Decreto Ministeriale che ne stabilirà le regole di utilizzo e che ad oggi non c’è. Finché il REN non sarà di fatto operativo, “la tracciabilità dei rifiuti è garantita” con gli adempimenti correlati alla compilazione dei tradizionali documenti cartacei (registro di carico e scarico, formulari e MUD).