Il sottoprodotto è un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’art.184-bis del D.lgs. 152/2006.
Il residuo di produzione che deriva da un’attività economica anziché essere considerato rifiuto può infatti essere visto come sottoprodotto solo nel caso in cui però soddisfi tutte le condizioni contenute nell’art. 184-bis, comma 1:
- la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana