Lo scorso ottobre il Decreto Legge n. 146 (diventato poi Legge n. 215 a dicembre) ha modificato l’elenco delle violazioni che comportano la sanzione più grave, ovvero la sospensione dell’attività. Abbiamo già annunciato in una precedente newsletter la sanzione prevista in caso di mancata formazione, in questa informativa vogliamo chiarire tutti i casi in cui è prevista la sospensione, anche alla luce delle circolari esemplificative da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quanto riportato in questa newsletter è in vigore della scorso 22 ottobre 2021.
Questi sono i casi in cui è prevista la sospensione dell’attività.
Presenza del 10% o più di lavoratori in nero nel luogo di lavoro al momento dell’ispezione.
Per riprendere l’attività lavorativa i lavoratori interessati dovranno essere regolarizzati, iscritti ad un corso di formazione lavoratori che dovrà concludersi entro 2 mesi, sottoposti a sorveglianza sanitaria se la valutazione dei rischi lo prevede.
È prevista una sanzione amministrativa e penale a carico del datore di lavoro, oltre ad una sanzione aggiuntiva di 2.500€ se i lavoratori irregolari sono fino a cinque, 5.000€ se i lavoratori irregolari sono più di 5.
Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Il DVR deve sempre essere presente nel luogo di lavoro. In caso di sua assenza, ma il documento si trova altrove, l’azienda ha tempo fino alle ore 12 del giorno successivo per esibirlo. Non scatterà così la sospensione ma esclusivamente un provvedimento amministrativo. Il documento deve avere data certa antecedente l’accertamento degli ispettori, quindi non è possibile realizzarlo all’ultimo minuto.
In caso di sospensione, per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 2.500€ a carico del datore di lavoro.
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, nelle aziende soggette a questo obbligo.
Se il documento non è presente nel luogo di lavoro, ma si trova altrove, l’azienda dovrà esibirlo entro il termine fornito dall’ispettore. In caso contrario scatterà la sospensione dell’attività. Tale documento non necessita di data certa.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 2.500€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla sua redazione.
Mancata formazione e addestramento.
In questo caso la sospensione non riguarda l’intera azienda, o la singola unità produttiva, ma esclusivamente il lavoratore, o i lavoratori, oggetto del provvedimento. Il lavoratore potrà comunque effettuare altre attività che non siano interessate dall’interdizione, se ve ne sono all’interno dell’azienda.
La sospensione dell’attività scatta se sono accertate contemporaneamente entrambe le violazioni: deve mancare sia la formazione che l’addestramento. L’addestramento è obbligatorio solo in alcune precise situazioni, quindi anche il provvedimento di sospensione è possibile solo in quei determinati casi:
- utilizzo di attrezzature particolari (carrello elevatore, escavatore, piattaforma elevabile, ecc.).
Se manca il corso (o è scaduto) ma risulta che il lavoratore è stato addestrato, la sospensione non scatta. Allo stesso modo se possiede l’attestato del corso ma non la prova dell’addestramento. In tal caso, inoltre, ricordiamo che la prova dell’addestramento è obbligatoria solo per gli assunti a partire dal 21 dicembre 2021
- utilizzo di DPI di 3° categoria, tappi e cuffie
- utilizzo di funi di sicurezza
- montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
- movimentazione manuale carichi.
Il lavoratore che svolge attività di movimentazione deve aver seguito il corso di formazione lavoratori, in cui deve risultare che all’interno della parte specifica è stato trattato tale argomento, e deve essere stato addestrato al riguardo (in azienda da persona esperta)
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 300€ per ogni lavoratore interessato al provvedimento, a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla realizzazione dei corsi di formazione e all’addestramento.
Mancata nomina del RSPP.
La nomina, o l’assunzione diretta di tale compito da parte del datore di lavoro, è possibile solo dopo che la persona ha seguito il corso di formazione, pertanto la mancanza del corso RSPP è considerata assenza dell’RSPP. Nel caso l’attestato sia scaduto l’RSPP non è più in carica fino a quando non completa il suo aggiornamento, pertanto la mancanza del corso di aggiornamento RSPP è considerata assenza dell’RSPP.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro.
Per i cantieri la mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.
Il POS deve essere presente nel cantiere o almeno deve essere stato inviato al committente o al coordinatore. Il provvedimento scatta esclusivamente nel caso non sia mai stato realizzato. La sospensione riguarda l’attività svolta dall’azienda in quel cantiere, quindi è possibile continuare l’attività in altri cantieri e le altre aziende operanti nel cantiere possono continuare a lavorare.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 2.500€ a carico del datore di lavoro.
Mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dell’alto, nei casi in cui tali DPI siano necessari.
La sospensione non riguarda l’intera azienda, o la singola unità produttiva, ma esclusivamente i lavoratori oggetto del provvedimento. È comminata se l’azienda non ha fornito ai lavoratori i DPI anticaduta: se i lavoratori hanno tali DPI, ma non li usano, non scatta la sospensione dell’attività.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 300€ per ogni lavoratore interessato al provvedimento, a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla consegna dei DPI.
Mancanza di protezioni verso il vuoto, nei casi in cui tali protezioni siano necessarie.
Rientrano nella fattispecie anche le ringhiere che proteggono da cadute dalle scale fisse.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla loro installazione.
Per i cantieri mancanza di armature di sostegno, nei casi in cui sono necessarie.
Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla loro installazione.
Lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche senza che il datore di lavoro abbia preso provvedimenti.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla loro organizzazione.
Lavori non elettrici in prossimità di conduttori nudi in tensione senza che il datore di lavoro abbia preso provvedimenti.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla loro organizzazione.
Mancanza di protezioni contro i contatti elettrici o loro mancato funzionamento.
La sospensione scatta se manca, o non funziona, l’impianto di messa a terra, l’interruttore magnetotermico e l’interruttore differenziale.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla loro installazione.
Mancanza di dispositivi di sicurezza (ad esempio le protezioni su un macchinario).
La sospensione scatta anche nel caso i dispositivi esistano ma siano stati omessi o modificati. Sono compresi anche i dispositivi di segnalazione e di controllo dei rischi (ad esempio il girofaro e il cicalino di retromarcia dei carrelli elevatori).
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa e penale, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla loro installazione.
Mancanza della notifica per lavori con rischio di esposizione ad amianto.
Tale notifica deve essere effettuata all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori.
Per riprendere l’attività lavorativa, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista una sanzione aggiuntiva di 3.000€ a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato alla comunicazione.
Ricordiamo che “sospensione dell’attività” significa il fermo dei lavori interessati dal provvedimento, per tutti i lavoratori oppure solo per quelli che sono oggetto della contestazione (quindi nei soli casi di mancanza della loro formazione/addestramento oppure della mancata consegna dei DPI contro le cadute dall’alto). La sospensione non riguarda eventuali altre unità produttive o altri cantieri dove l’azienda opera. Durante il fermo dei lavori il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di corrispondere ai lavoratori il trattamento retributivo e contributivo.
Le sanzioni sono comminate dagli organi di vigilanza in automatico, l’ispettore può solo rimandare l’entrata in vigore della sospensione alle ore 12 del giorno successivo al controllo. Le sanzioni aggiuntive, indicate nei vari punti sopra, sono cumulabili. Le stesse raddoppiano nel caso l’azienda sia soggetta di un altro provvedimento di sospensione nei prossimi 5 anni.
Durante il periodo della sospensione è vietato contrattare con la Pubblica Amministrazione e le stazioni appaltanti.
Tutte le indicazioni riportate non valgono se l’azienda vanta un unico lavoratore oltre al datore di lavoro.
Nel caso l’azienda, o l’interessato, continui a lavorare nonostante l’intervento di sospensione dell’attività, è previsto per il datore di lavoro:
- nel caso di lavoro irregolare l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500€ a 6.400€
- nel caso di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l’arresto fino a 6 mesi