Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoria in tutte le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore.
In molti casi l’incarico può essere svolto direttamente dal datore di lavoro; nulla vieta però di nominare un’altra persona interna o esterna; in alcuni casi vi è l’obbligo della nomina di un RSPP diverso dal datore di lavoro.
IN QUALI CASI IL DATORE DI LAVORO DEVE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDARE L’INCARICO DI RSPP AD UN’ALTRA PERSONA
L’allegato II del d.lgs. 81/08 riporta queste situazioni:
- Aziende artigiane con più di 30 addetti (codice ATECO rischio elevato)
- Aziende agricole e zootecniche con più di 30 addetti
- Aziende della pesca con più di 20 addetti
- Altre aziende con più di 200 addetti
In queste aziende la funzione di RSPP non può essere svolta dal datore di lavoro.
In tutti gli altri casi il datore di lavoro può scegliere se svolgere direttamente il ruolo di RSPP, incaricare una persona interna alla propria azienda o una esterna.
QUALI REQUISITI DEVE AVERE UNA PERSONA PER ESSERE RSPP NEL CASO NON SIA DATORE DI LAVORO:
L’art. 32 del d.lgs. 81/08 prevede che l’RSPP deve possedere un titolo di studio “non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore” e attestati di frequenza a specifici corsi di formazione. Tali corsi sono stati definiti nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016:
- Modulo A di 28 ore
- Modulo B di 48 ore
- Modulo B di specializzazione (ore in funzione del settore aziendale)
- Modulo C di 24 ore
- Aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni
I Moduli B di specializzazione sono necessari solo per determinati settori aziendali:
- Modulo B-SP1 per il settore Ateco A (agricoltura, silvicoltura, pesca). Durata: 12 ore
- Modulo B-SP2 per il settore Ateco B (estrazione di minerali da cave e miniere) e Ateco F (Costruzioni). Durata: 16 ore
- Modulo B-SP3 per il settore Ateco Q 86.1 (Servizi ospedalieri) e Q 87 (Servizi di assistenza sociale residenziale). Durata: 12 ore
- Modulo B-SP4 per il settore Ateco C 19 (fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C 20 (fabbricazione di prodotti chimici). Durata: 16 ore
Sono esonerati dall’aver seguito il modulo A e il modulo B i possessori di determinate lauree specialistiche, o che hanno superato determinati insegnamenti nel corso di laurea o nel master.
QUALI REQUISITI DEVE AVERE UN DATORE DI LAVORO PER SVOLGERE IL RUOLO DI ESSERE RSPP
L’art. 34 del d.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro RSPP deve possedere un attestato di frequenza ad uno specifico corso di formazione. Questi corsi sono stati definiti nell’Accordo Stato Regioni dell’11 gennaio 2012:
- Corso rischio basso: durata: 16 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
- Corso rischio medio: durata: 32 ore, aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni
- Corso rischio alto: durata: 48 ore, aggiornamento di 14 ore ogni 5 anni
QUALI SONO I COMPITI DELL’RSPP
Il principale compito dell’RSPP (diverso dal datore di lavoro) è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, quindi nella stesura dei documenti sulla sicurezza, insieme allo studio delle misure necessarie a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’obbligo di redazione di questi documenti permane comunque in capo al datore di lavoro con l’ausilio dell’RSPP il quale:
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ovvero la serie di comportamenti che i lavoratori devono adottare per evitare infortuni e malattie durante il lavoro
- deve informare i lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa ovvero i risultati emersi dal DVR
- deve informare i lavoratori sulle procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
- deve informare i lavoratori sul nominativo degli addetti antincendio e primo soccorso
PERCHÉ È UTILE NOMINARE UN RSPP ESTERNO
Un RSPP interno veramente qualificato ed esperto è una figura professionale molto onerosa per la maggior parte delle aziende anche per quelle più grandi; inoltre la reperibilità sul mercato di tale figura è difficile.
Il datore di lavoro difficilmente ha il tempo e la competenza per valutare bene i rischi sulla sicurezza e sulla salute; stare al passo delle normative, sempre in continua evoluzione, è un compito che richiede tempo e costanza.
Un RSPP esterno:
- si occupa professionalmente solo di salute e sicurezza ma ad un costo contenuto
- consente al datore di lavoro di avere il documento di valutazione dei rischi sempre aggiornato
- è un valido supporto nei rapporti con gli organismi di controllo (ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro) soprattutto in caso di ispezioni o infortuni
- evita al datore di lavoro di seguire lo specifico corso di formazione e gli aggiornamenti periodici
LA NOMINA DI UN RSPP ESTERNO ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ
NO. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’RSPP ha un ruolo di consulente del datore di lavoro senza un effettivo potere decisionale.
Ma, se a causa di una consulenza imprecisa o errata dell’RSPP si verifica un infortunio, l’RSPP può essere ritenuto responsabile o corresponsabile.
Solo l’RSPP con illimitato potere di spesa per la “sicurezza sul lavoro” e specifica procura notarile allevia le responsabilità del datore di lavoro.
LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELL’RSPP
La responsabilità civile è classificabile in responsabilità extracontrattuale e contrattuale:
- responsabilità extracontrattuale: “il mancato rispetto di uno degli obblighi citati dall’art.33 del D.Lgs. 81/08, qualora diventino causa o concausa di danno, obbligano il RSPP a risarcire i soggetti, siano essi danni patrimoniali o non patrimoniali”
- responsabilità contrattuale: “l’RSPP dal momento che accetta l’incarico deve ritenersi contrattualmente vincolato a rispettare e onorare gli obblighi dei propri compiti”
Per quanto riguarda la responsabilità penale, si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali, tuttavia il RSPP può essere soggetto a responsabilità per reati gravi”; infatti insieme al datore di lavoro “può rispondere di un eventuale infortunio”.
Si parla di “una corresponsabilità dell’RSPP con il datore di lavoro qualora il verificarsi di un evento dannoso sia stato determinato dall’inosservanza dei compiti di prevenzione e protezione specificatamente attribuibili all’RSPP e che la legge configura come concausa dell’evento”.