Emissioni in atmosfera: proroga della durata delle autorizzazioni generali da 10 a 15 anni.
Con il nuovo quadro tecnico e normativo che si è delineato per le attività cosiddette “in deroga” ai sensi dell’art. 272 comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 183/2017 nonché del D. Lgs. 102/2020, sono intervenute variazioni sostanziali in merito alla modalità di adesione e alla durata dell’autorizzazione di carattere generale (AVG) alle emissioni in atmosfera.
In particolare si evince che la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della DGR n. 2236/2009 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione.
Pertanto i gestori delle attività esistenti che abbiano presentato istanza di autorizzazione in via generale ai sensi della delibera n. 2236/2009 e s.m.i. potranno proseguire la loro attività per un periodo pari a 15 anni dalla data di adesione all’autorizzazione, seguendo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico a cui hanno aderito.
Tra le novità più significative sulla proroga delle emissioni in atmosfera è doveroso segnalare:
- le modifiche all’articolo 269 (autorizzazione ordinaria) riguardanti i valori limite di emissione che saranno identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e saranno riportati nell’autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio, nonché relative all’inserimento di una nuova procedura per la comunicazione della variazione del gestore e per il trasferimento di parte dello stabilimento;
- l’inserimento all’art. 271 (valori limite) di una disposizione che prevede che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata dovranno essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Queste sostanze e quelle classificate SVHC (estremamente preoccupanti dal regolamento REACH) dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. Si prevedono disposizioni transitorie per adeguarsi a tale novità;
- le modifiche all’art. 272 (autorizzazioni in via generale – AVG) relativamente al ricorso a dette autorizzazioni che viene rimodulato: si limita il divieto di utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd nei soli cicli produttivi da cui originano le emissioni e, contemporaneamente, si amplia il divieto alle sostanze o miscele classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH. Anche in questo caso si prevedono disposizioni transitorie per adeguarsi a tali novità.