L’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006 (come riscritto dall’art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 116/2020) ed è previsto per i seguenti soggetti:
- soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi;
- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti;
- produttori iniziali (che hanno più di 10 dipendenti) di rifiuti non pericolosi: A) derivanti da lavorazioni industriali e artigianali; B) costituiti da fanghi prodotti da potabilizzazione delle acque, altri trattamenti delle acque reflue, abbattimento dei fumi;
- imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a 8.000 € limitatamente ai rifiuti pericolosi;
- gestore di servizio idrico integrato;
- autorità portuali, ove istituite, o autorità marittime per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti.