Per capire se soci e associati sono anch’essi soggetti agli obblighi dettati dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il d.lgs. 81/08, è necessario considerare sia il tipo di società che il ruolo di soci e associati, ovvero i poteri di amministrazione.
Se i soci sono datori di lavoro, ogni singolo socio è contemporaneamente anche un lavoratore poiché ogni socio è responsabile degli altri, oltre che degli eventuali dipendenti. Fanno eccezione le società semplici operanti nel settore agricolo, nelle quali i soci sono equiparati non a lavoratori subordinati, ma a lavoratori autonomi.
Nelle s.n.c. e nelle cooperative ogni socio ha pari poteri, ognuno è quindi contemporaneamente datore di lavoro e dipendente degli altri. Chi di loro svolge le funzioni di RSPP deve fare la formazione come datore di lavoro RSPP, gli altri devono fare la formazione lavoratori, ma esclusivamente se svolgono attività lavorativa per conto della società. Se l’RSPP è esterno tutti i soci, se lavoratori, devono seguire il corso come lavoratori. Tutti devono effettuare le visite mediche, se l’azienda è soggetta all’obbligo della sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione tutti i soci.
Nelle s.a.s. il socio accomandante è il datore di lavoro. I soci accomandatari che svolgono attività lavorativa nell’azienda sono equiparati a lavoratori subordinati, quindi soggetti agli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria. La valutazione dei rischi deve tenere in considerazione tutti i lavoratori subordinati e lavoratori equiparati.
Nelle S.r.l. e S.p.A. tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono datori di lavoro, a meno che uno di essi, normalmente il presidente o amministratore delegato, ha delega esclusiva di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilanza.
Nelle aziende con più datori di lavoro, sia le società di persone che quelle di capitali, è consigliato stipulare un atto, recante data certa, nella quale dichiarano che uno dei soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza. In questo modo gli altri soci saranno considerati alla stregua di soci lavoratori. In caso di inadempimenti la responsabilità grava sui datori di lavoro, sebbene anche i soci potrebbero essere chiamati in causa in caso di infortunio.
Gli associati in partecipazione sono equiparati ai dipendenti se svolgono la propria opera all’interno dell’azienda. Scattano quindi tutti gli obblighi di formazione, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi.