La legge 215 del 2021, in vigore dallo scorso 21 dicembre, ha introdotto diverse novità sulla sicurezza sul lavoro.
Facciamo chiarezza per quanto riguarda le modifiche riguardanti i preposti, perché tra le aziende vi sono dubbi interpretativi su questo aspetto.
Il ruolo del preposto non è cambiato: le variazioni apportate al Testo Unico sulla sicurezza ribadiscono quanto negli anni è stato più volte scritto dalla Corte di Cassazione, non si tratta di novità. Il preposto deve, infatti, secondo l’articolo 19:
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
Diversa è la parte che segue subito dopo:
in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, [deve] intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, [deve] interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
ma non si tratta di un obbligo nuovo, semplicemente prima era sottointeso dalla normativa. Già la giurisprudenza richiedeva questo. Anche l’aggiunta successiva:
in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, [deve] interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
non è un compito nuovo, ma era già implicito nella normativa. Non cambiano pertanto il ruolo e gli obblighi dei preposti.
Un’altra novità che ha creato dibattito è l’introduzione dell’obbligo di individuazione del preposto. Il nuovo punto b-bis del comma 1 dell’art. 18 dice che il datore di lavoro deve:
individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19
Poiché il nuovo testo non dice che questo compito è facoltativo, molti hanno interpretato che il preposto deve sempre esserci, anche ad esempio nelle piccole aziende ed anche nel caso sia presente contemporaneamente il datore di lavoro. Il ministero non ha diffuso una circolare chiarificatrice, ma tra gli addetti ai lavori, consulenti e giuristi, è ormai consolidata l’interpretazione che la parola “individuare” sia stata voluta apposta da chi ha scritto la legge. Il datore di lavoro deve individuarlo, non vi è però un obbligo di nominarlo con un incarico formale, ovvero per iscritto. Se, inoltre, il datore non è del parere che vi sia un preposto, non è necessario che ne incarichi uno. Quindi nelle piccole aziende, dove il datore di lavoro è sempre presente, non serve alcun preposto. Questo aspetto, quindi, non è cambiato. Ovviamente se il datore di lavoro individua un preposto, questo deve seguire il corso di formazione ed è raccomandabile, ma non obbligatorio, un incarico scritto che dettagli i suoi compiti.
Se è individuato un preposto, questo deve risultare formalmente. Una lettera di incarico assolve bene a questa necessità, ma può bastare anche solo riportare il ruolo del preposto nell’organigramma aziendale.
Se anche non vi è l’obbligo di avere un preposto, in caso di appalto o subappalto l’azienda deve comunicare al committente chi sovrintenderà i lavoratori. Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 26 riporta infatti:
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto
Se insieme ai lavoratori sarà presente il datore di lavoro, potrà quest’ultimo sovraintendere gli altri, quindi non sarà necessario individuare un nuovo preposto. Ma se dal committente l’azienda intende inviare più lavoratori, e insieme a loro non sarà presente il datore, uno di quei lavoratori dovrà essere preposto. E dovrà quindi aver seguito il corso di formazione come preposto.
In caso di realizzazione di POS (per cantieri) o di DUVRI l’indicazione del nome del preposto è normalmente già presente. In assenza di questi due documenti, o se non riportano l’incaricato, si tratta di un nuovo obbligo che deve essere assolto prima dell’inizio dei lavori. Non è previsto alcun metodo particolare, pertanto è sufficiente una mail al committente.
Sempre il nuovo punto b-bis riporta poi:
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo
Qualche avvocato ha interpretato questa frase sostenendo che il preposto, per poter svolgere appieno i propri compiti, e considerando che ha delle responsabilità anche penali, deve avere un livello contrattuale maggiore rispetto ai lavoratori di cui esso è responsabile. In realtà chi ha scritto quel testo si rivolgeva esclusivamente alle parti sociali, non alle aziende, quindi non vi è l’obbligo di ritoccare gli emolumenti, almeno per adesso.
Novità per i preposti
Ha creato scalpore anche la modifica sull’aggiornamento del preposto. Il nuovo comma 7-ter dell’articolo 37 dice:
le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale
Questi due aspetti, la modalità di svolgimento di corso e aggiornamento, che non sono più possibili in videoconferenza o e-learning, e la necessità di aggiornare il corso ogni 2 anni, non sono ancora in vigore perché subordinati all’introduzione della riforma globale dei corsi di formazione che potrebbe avere la luce entro l’estate. Ad oggi, quindi, il corso preposti è valido 5 anni e il corso di aggiornamento lavoratori, anch’esso con validità quinquennale, è alternativo al corso di aggiornamento preposti.
Concludiamo con un consiglio avanzato da avvocati del settore: rifare le lettere di incarico. Nelle aziende in cui vi sono preposti e questi sono stati formalmente incaricati, si fa riferimento ai suoi compiti come indicato dall’art. 19 del d.lgs. 81/08. Questo articolo è ora cambiato, almeno nel testo, quindi si consiglia di rifare le lettere riportando quanto indicato dall’articolo aggiornato.