Abbiamo affrontato il problema “aggiornamento dei preposti” lo scorso 15 febbraio, ma torniamo nuovamente su questo argomento perché nelle ultime settimane si leggono in rete interpretazioni che possono trarre in inganno.
L’aggiornamento va fatto ogni 2 o ogni 5 anni? Sveliamo subito la soluzione, per chi non ha tempo di leggere la spiegazione qui sotto: per adesso la periodicità è ancora ogni 5 anni.
Perché la tempistica è ancora uguale.
Una legge del 2021 ha previsto che l’aggiornamento sia necessario ogni 2 anni e che la Conferenza Stato Regioni debba riformare tutti gli accordi relativi alla formazione.
Fin da subito le indicazioni sono state che l’aggiornamento biennale entrerà in vigore al recepimento delle modifiche della Conferenza. In questo senso si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che nel 2022 ha emesso una circolare in cui dà indicazione agli ispettori di NON sanzionare per mancato aggiornamento ogni due anni. La Regione Piemonte nel febbraio 2023 ha scritto: “fino all’approvazione del nuovo Accordo, continuano a valere le regole attualmente vigenti”. Consulenti del Ministero e avvocati penalisti hanno commentato: i due aspetti (aggiornamento che diventerà biennale e futura riforma dei corsi di formazione) vanno di pari passo, entreranno in vigore insieme.
Il prossimo 21 dicembre entrerà in vigore la legge di cui abbiamo detto sopra. La riforma dei corsi non è ancora arrivata. L’aggiornamento del corso preposti diventerà automaticamente biennale? Alcuni enti di formazione sostengono questo, ma Ispettorato e Regione, nonché tecnici e avvocati, avevano detto che i due aspetti sono legati, che la scadenza biennale entrerà in vigore solo quando arriverà la riforma dei corsi. Chi ha ragione? In attesa di una circolare del Ministero che ponga fine alla diatriba, noi appoggiamo l’interpretazione fornita da Ispettorato, Regione, tecnici del ministero e avvocati. Anche perché gli ispettori hanno ricevuto indicazione di NON sanzionare in attesa della riforma.
Problema per chi lavora in regime di appalto.
Se lavorate presso cantieri, sicuramente avrete ricevuto dai committenti richieste di documenti, attestati, ecc., a volte anche eccessivi per il tipo di lavoro che dovevate fare. Magari vi sarà successo di dover far capire al committente che quel documento voi non eravate obbligati ad averlo.
Cosa vi chiederanno ora i committenti, per quanto riguarda la validità del corso preposti? Se hanno sentito che la scadenza ora è biennale (perché qualcuno lo sostiene), e voi avete degli attestati più vecchi, potrebbero creavi problemi. Qualcuno, pur di far contento il committente, acconsente a seguire subito il corso di aggiornamento, nonostante l’attestato in possesso sia ancora valido.
Ultime novità sulla figura del preposto.
È stato chiesto al Ministero del lavoro se nelle piccole imprese, formate da pochi lavoratori o addirittura da uno solo, il datore di lavoro debba per forza individuare (e di conseguenza formare) un preposto, anche se in realtà nessun lavoratore sovraintende l’attività dei propri colleghi.
La Commissione ha risposto che il datore deve sempre individuare un preposto, a meno che (è il caso delle aziende poco complesse) il datore stesso sovraintende all’attività dei propri lavoratori.
Se un’azienda ha un solo lavoratore, non è possibile che questo sorvegli sé stesso. In tal caso è il datore di lavoro che sovraintende e controlla, quindi non si ha alcun preposto.