Se il medico competente formula un giudizio di inidoneità di un lavoratore alla mansione, quel lavoratore deve essere adibito ad un’altra mansione, con lo stesso trattamento economico.
Se il datore di lavoro dimostra che non vi sono altre mansioni a cui lo può assegnare, l’inidoneità del lavoratore alla mansione costituisce giustificato motivo di natura oggettiva che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro. Ma una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 richiede, prima del licenziamento, un riesame del giudizio di inidoneità da parte della commissione sanitaria competente (normalmente la Commissione medica della propria ASL).
Il licenziamento è comunque possibile solo previo preavviso di recesso al lavoratore.
Il preavviso non è necessario se il medico competente ha riconosciuto una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità.
Nel caso il datore di lavoro ritenga un lavoratore inidoneo alla mansione, mentre il medico competente ha espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità parziale, può rivolgersi alla Commissione medica istituita presso l’ASL. In attesa che la Commissione decida in merito al ricorso, il datore di lavoro può sospendere il rapporto di lavoro, mettendo in pausa anche la retribuzione.
Il lavoratore può presentare ricorso allo Spresal avverso il giudizio del medico competente o della Commissione medica. In attesa del giudizio sul ricorso ha validità il giudizio espresso dal Medico competente, ovvero l’inidoneità al lavoro. Il giudizio è espresso entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, ma tale termine può essere prorogato per eventuali accertamenti sanitari necessari per l’espressione del giudizio finale.
In sede di ricorso lo Spresal può richiedere al datore di lavoro, se è possibile, di attuare accomodamenti ragionevoli, ovvero modifiche tecniche od organizzative che consentano al lavoratore di continuare l’attività, considerandolo come fosse in una situazione di disabilità. Tra le modifiche possibili vi è lo spostamento del lavoratore in locali diversi, la loro modifica, la variazione degli orari di lavoro.