Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimo per accedere ai luoghi di lavoro è necessario essere in possesso del green-pass, in formato cartaceo oppure digitale (il QR Code sul cellulare).
QUANDO IL GREEN-PASS E’ OBBLIGATORIO
- In tutti i luoghi di lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli uffici giudiziari. L’obbligo non riguarda solo i lavoratori della PA, ma anche tutti i soggetti che effettuano attività in quei luoghi, come ad esempio manutentori, personale esterno. Non è necessario per chi lavora con il cosiddetto “lavoro agile”
- Per le persone titolari di cariche elettive o istituzionali
- In tutti i luoghi di lavoro del settore privato, per le persone che in essi effettuano attività lavorativa. Pertanto datori di lavoro, soci operativi, dipendenti, stagisti, terzisti, fornitori, formatori, ecc. Non è necessario nei luoghi di lavoro del cosiddetto “lavoro agile”
- Per partecipare a feste e cerimonie (civili e religiose)
- Per accedere alle RSA
- Per i visitatori che accedono in ospedali, pronto soccorso, ambulatori
- Per spostarsi dentro e fuori dalle “zone rosse” e dalle “zone arancioni”
- Per consumare al chiuso in ristoranti, bar e altri esercizi di somministrazione
- Per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi, competizioni sportive, sagre
- Per entrare in musei, mostre, piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, convegni, congressi, parchi tematici, parchi di divertimento, centri termali, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò
- Per entrare nei locali di centri culturali, centri sociali e ricreativi
- Per effettuare sport di squadra, concorsi pubblici
- Per utilizzare aerei per il trasporto di persone, navi e traghetti di trasporto interregionale, treni per il trasporto passeggeri di tipo Inter City e Alta velocità, autobus per il trasporto interregionale di persone effettuato in modo continuativo o periodico, servizi di noleggio con conducente
- Per accedere a scuole, università, alta formazione artistica musicale e coreutica, compreso chi partecipa ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori
- Per altri eventuali luoghi o attività decisi a livello locale
QUANDO NON E’ OBBLIGATORIO IL GREEN-PASS
- Per avvocati, ausiliari dei magistrati, testimoni e parti dei processi
- Per consumare al chiuso nei ristoranti interni di alberghi e strutture ricettive, purché il servizio sia effettuato esclusivamente ai clienti che vi alloggiano
- Sui traghetti interregionali sul Lago Maggiore e lo Stretto di Messina
- Per il servizio di noleggio con conducente impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
- Per bambini, alunni, studenti che accedono a scuola, compreso chi frequenta i sistemi regionali di formazione
- Per i bambini sotto i 12 anni
- Per le persone che sono esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, comprovati da una certificazione medica
- Per le persone che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar
COME FUNZIONA PER VIAGGIARE: disposizioni valide fino al 1 luglio 2022
Per viaggiare in Europa e rientrare in Italia è necessario una delle seguenti opzioni:
- Aver completato il ciclo vaccinale (non è sufficiente aver ricevuto la prima dose di un vaccino a doppia dose)
- Essere guariti dal Covid-19 (validità 6 mesi)
- Aver eseguito un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (validità 48 ore, anche per il tampone molecolare)
COME OTTENERE IL GREEN-PASS
- Vaccinandosi. Dopo essersi vaccinati il green pass è emesso automaticamente in formato digitale, scaricabile dalla piattaforma nazionale e stampabile. Nel caso si riceva il vaccino monodose di Johnson & Johnson, non è necessaria una seconda dose e quindi il green pass è valido per 12 mesi. Nel caso si riceva uno dei vaccini autorizzati a doppia dose, il green pass è valido solo fino al giorno previsto della seconda dose. Quando si effettua la seconda dose è rilasciato un nuovo green pass che è valido per 12 mesi
- Mediante tampone. Dopo aver eseguito un tampone antigenico rapido, se questo è negativo è emesso automaticamente il green pass in formato digitale, scaricabile dalla piattaforma e stampabile, valido per 48 ore. Se si esegue un tampone molecolare la durata è di 72 ore
- Chi è guarito dal Covid riceve il green pass in formato digitale, scaricabile dalla piattaforma nazionale e stampabile. Se la malattia è stata fatta prima dell’inizio della vaccinazione, la durata del green pass è di 6 mesi, anche se è da notare che la persona ha tempo 12 mesi per effettuare la vaccinazione mediante un’unica dose di vaccino. Se la malattia è stata fatta dopo aver cominciato la vaccinazione (almeno 15 giorni dopo), il green pass è valido per 12 mesi
COME AVVENGONO I CONTROLLI
- I datori di lavoro devono fare in modo che tutti i lavoratori, all’interno dei locali o comunque sul luogo di lavoro, siano muniti di green pass, compresi soci operativi e gli stessi datori, lavoratori autonomi, fornitori, esterni. Fanno eccezione i clienti
- Il controllo può essere all’ingresso dell’azienda o nel luogo di lavoro, anche a campione
- Il controllo può avvenire mediante visione del green pass cartaceo oppure con scansione di quello digitale, utilizzando l’applicazione VerificaC19 scaricabile dal proprio app store. Se il certificato è valido, il verificatore vedrà sullo schermo del dispositivo un segno grafico colorato, i dati anagrafici del cittadino (nome, cognome, data di nascita), l’indicazione eventuale che il certificato è valido solo in Italia
- Nel caso non si conosca la persona controllata si consiglia di richiedere un documento di identità, per verificare il proprietario del certificato
- Può effettuare il controllo lo stesso datore di lavoro oppure un suo delegato, ma deve essere stato formalmente autorizzato
- Non è ammessa la registrazione di alcuna informazione derivante dal controllo
PROBLEMA VALIDITA’
Il Governo ha esteso la validità dei green pass da 9 mesi a 12 mesi, come indicato nei punti precedenti. Ma mentre sull’applicazione VerificaC19 è chiaramente indicata la validità aggiornata, sulla certificazione cartacea al momento si continua a leggere 9 mesi, anche se scaricata di recente. Questa discrasia creerà non pochi disguidi, a cominciare dagli anziani che devono accertare la certificazione di colf e badanti. Anche per i viaggi all’estero (dove la App Verifica C19 non è utilizzata) difficilmente gli italiani potranno usufruire dell’allungamento della validità a 12 mesi: negli altri Paesi il controllo è effettuato semplicemente leggendo la scadenza riportata nel documento, che resta di 9 mesi.
Il problema sarà risolto in futuro con l’aggiornamento dei meccanismi di creazione del certificato.
IN CASO DI LAVORATORI SENZA GREEN-PASS
I lavoratori non in possesso di green pass non devono entrare nei luoghi di lavoro. L’azienda deve controllare che all’interno dei luoghi di lavoro non vi siano lavoratori senza green-pass.
I lavoratori che dopo il 15 ottobre non si presenteranno in azienda, o che all’ingresso saranno allontanati perché sprovvisti della certificazione, saranno considerati assenti ingiustificati. Non percepiranno lo stipendio, ma conserveranno il posto di lavoro. Non saranno soggetti a sanzioni disciplinari e manterranno il diritto ai sussidi in caso di malattia.
Se successivamente il lavoratore intende riprendere l’attività, deve presentare al proprio datore di lavoro il green pass. In caso contrario resterà senza stipendio fino al 31 dicembre (salvo proroghe).
Le aziende con meno di 15 lavoratori possono sostituire i lavoratori assenti ingiustificati, ma solo dopo 5 giorni di assenza. Il contratto con il sostituto deve essere a termine, con durata massima di 10 giorni, e comporta la sospensione dell’assente ingiustificato: l’azienda deve inviare una formale lettera di sospensione al lavoratore assente ingiustificato, con indicato il periodo di sospensione. Il lavoratore assente non può rientrare quando preferisce, ma deve attendere la fine del rapporto a termine. Scaduto questo periodo, se il lavoratore assente ingiustificato non presenta il green-pass e quindi non riprende ancora il lavoro, l’azienda può rinnovare la sostituzione una sola volta, per altri 10 giorni, con un nuovo contratto a termine e un nuovo provvedimento di sospensione.
Le aziende con 15 o più lavoratori non possono sostituire gli assenti ingiustificati.
In caso di necessità nell’organico le aziende possono sempre effettuare nuove assunzioni.
LE SANZIONI
Nel caso un lavoratore fosse scoperto all’interno del luogo di lavoro senza green-pass l’azienda è soggetta a sanzione amministrativa (da 600 a 1.500€).
Il datore di lavoro che non ha accertato l’irregolarità, e non ha organizzato un sistema di controlli, è soggetto a sanzione amministrativa da 400 a 1.000€. L’importa raddoppia in caso di violazioni reiterate.
Il controllo sarà possibile da parte di Forze di polizia, personale dell’ASL e personale dell’Ispettorato del Lavoro.