La Corte di Cassazione si è espressa sulla domanda se è obbligatorio riscaldare gli ambienti di lavoro: “la temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori” (Corte di Cassazione n. 9319 del 26 febbraio 2014).
Le parole utilizzate dalla suprema Corte sono chiare: non vi è un obbligo esplicito di riscaldare gli ambienti di lavoro, bensì il datore di lavoro deve valutare le condizioni microclimatiche dei propri lavoratori, calcolare i limiti di tollerabilità in considerazione dell’attività svolta, mettere in atto gli interventi necessari perché i lavoratori non abbiano pregiudizio.
Secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro, infatti, uno dei principali doveri del datore di lavoro è tutelare la salute dei propri dipendenti. Significa evitare di collocarli a mansioni pericolose, evitare di esporli a materiali nocivi, controllare la sicurezza delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche utilizzate, garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti minimi prescritti dalla legge al fine di destinare il lavoratore a uno spazio idoneo che gli consenta di svolgere la propria prestazione al meglio. Nel concetto di idoneità rientra anche il riscaldamento.
L’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservarne l’integrità psicofisica e la salute sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, è causa di responsabilità per l’azienda.
È quindi vietato collocare i dipendenti in locali troppo stretti, bui, freddi, umidi e privi di aerazione. Ad esempio è vietato l’impiego di sotterranei o semi-sotterranei, salvo sia stata acquisita un’autorizzazione dell’organo di vigilanza o non ricorrano particolari esigenze tecniche. In ogni caso è obbligatorio garantire le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Per stabilire qual è la temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
Quando non è possibile o conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Si tratta di obblighi molto generici che lasciano ancora il dubbio a chi sperava di trovare l’esatta indicazione della temperatura sul luogo di lavoro.
Tuttavia, in generale, il livello ottimale della temperatura è generalmente indicato fra i 19 e i 24 gradi centigradi, mentre l’umidità deve essere compresa tra il 40 e il 60%.