Il 03/07/2023 è stata pubblicata sulla GU la legge di conversione del DL 4 maggio 2023, n. 48 (decreto lavoro).
La legge ha modificato ed integrato il decreto legge come nella prima versione.
Di seguito si dettagliano e si commentano le modifiche più importanti e direttamente attuabili subite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e da altre normative che riguardano indirettamente anche la sicurezza sul lavoro.
Obblighi delle amministrazioni proprietari degli immobili scolastici in merito alla valutazione dei rischi
In virtù del comma 3.2 dell’art. 18, le amministrazioni tenute, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici, devono realizzare il DVR congiuntamente alle istituzioni scolastiche.
Viene aggiunto il comma 3.3, in virtù del quale tale obbligo si può definire soddisfatto quando è stata effettuata della valutazione congiunta dei rischi e siano stati programmati gli interventi necessari, nel limite delle risorse disponibili.
Ne deriva che la finitezza delle risorse disponibili limita l’entità e la natura degli interventi necessari.
Estensione dei casi in cui è necessaria la sorveglianza sanitaria
Viene modificato ed integrato l’art. 18 comma 1 lett. a), dove si rende obbligatoria la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
Si tratta di una modifica importante perché la nomina del medico competente e la conseguente attivazione della sorveglianza sanitaria non sono obbligatorie soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente, o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la sorveglianza sanitaria sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, ma anche se vengono previste dalla valutazione dei rischi aziendali.
Obblighi del medico competente
Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis) all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente.
Il medico competente:
- e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Viene dunque introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comma 2 lettera a).
Estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri
Per i lavoratori autonomi è stato esteso l’obbligo di utilizzo nei cantieri di idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.
Prima tale obbligo era limitato all’utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.
Obblighi dei noleggiatori di attrezzature
È stato modificato l’art. 72 comma 2, sugli obblighi del noleggiatore di attrezzature senza operatore di acquisire certezza dell’avvenuta formazione specifica degli operatori; in base alle modifiche al testo di legge, ora la dichiarazione dell’avvenuta formazione degli operatori deve essere data non solo dal datore di lavoro che prende a nolo, ma anche dal lavoratore autonomo che prende a nolo (ovvero il soggetto che prende a noleggio).
Obblighi del datore di lavoro che conduce mezzi ed attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
È stato aggiunto il comma 4-bis all’art. 73, per cui ora il datore di lavoro che direttamente conduce mezzi ed attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari deve essere in possesso degli attestati di formazione specifici, al pari dei lavoratori.
La contravvenzione di tale nuovo obbligo è sanzionata penalmente.
Obblighi per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro
Questa non è un’integrazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma una modifica della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare l’aggiunta dell’art. 784-quater: le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi, i dispositivi di protezione individuale e ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi sarà fornita all’istituzione scolastica e sarà allegata alla Convenzione.