Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti a pagare entro il 30 aprile 2021 i diritti annuali di iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza (art. 24 c. 3 del decreto n. 120/2014).
Per le categorie 2bis, 3bis e 4bis l’importo da pagare ammonta a € 50,00.
L’importo da pagare invece per le altre categorie (1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10) è da calcolare, a seconda dell’attività svolta, sulla base delle quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi dei lavori cantierabili.
Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della sezione regionale e provinciale dell’albo della regione/provincia autonoma dove ha sede legale l’impresa.
L’omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento (art. 24, c. 7, del decreto n. 120/2014).
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d’ufficio (art. 20, comma 1, lettera f) D.M. 120/2014).