Il 21 dicembre 2022 è stata pubblicata la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
È stato chiarito che le esenzioni previste in ADR sono state estese anche per gli speditori.
Pertanto dal 1° gennaio 2023 diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
È possibile non nominare il consulente ADR nei seguenti casi:
- le attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3 (disposizioni speciali applicabili a determinati oggetti o sostanze), 3.4 (merci pericolose imballate in quantità limitate) o 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti) – punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR;
- le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi – punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR.
Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.