Come deve essere effettuala la conservazione dei registri ambiente? Il registro di carico e scarico deve essere conservato presso ogni impianto o unità locale ove avviene effettivamente la produzione, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oppure, presso la sede legale dei trasportatori, commercianti o intermediari (art. 190 comma 3 Decreto Legislativo n° 152/2006).
Il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n° 152/2006) prevede la possibilità, in alcuni casi, ovvero per i soggetti la cui produzione annua NON supera le 10 tonnellate di rifiuti NON pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile (art. 190 comma 4 Decreto Legislativo n° 152/2006). In tal caso l’Azienda deve tenere presso la propria sede copia dei dati trasmessi.
Le associazioni di categoria non vanno confuse con gli studi professionali e/o di consulenza. La norma, su questo aspetto è chiara: deve trattarsi di associazioni di categoria e non di studi di consulenza o società terze. Le aziende che affidano a queste società terze (diverse quindi dalle associazioni di categoria) la tenuta del registro di carico e scarico sono quindi a rischio sanzionatorio.