CCNL edilizia e corso lavoratori

CCNL edilizia e corso lavoratori

Il CCNL dell’edilizia, siglato lo scorso 3 marzo 2022, ha introdotto delle novità per quanto riguarda il corso aggiornamento lavoratori e la formazione obbligatoria per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Poiché il cantiere è un luogo lavorativo dove si concentrano molte attività diverse, attrezzature, macchinari e contesti associati a varie situazioni di pericolo, Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, FenealUil, Filca-Cisl, Filea-Cgil hanno sottoscritto che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, dovrà essere effettuato ogni 3 anni invece che ogni 5 come indicato dal d.lgs. 81/2008. Il CCNL approvato è valido dal 1 maggio 2022 fino al 30 settembre 2024.

Le parti condividono inoltre la necessità di garantire la formazione obbligatoria delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

In particolare la nuova periodicità del corso di aggiornamento ha provocato molta frenesia tra gli addetti del settore edilizia ma vi sono due elementi da considerare per capire appieno questa novità.

Quali corsi sono interessati alla periodicità triennale

Il nuovo CCNL prevede espressamente che “la periodicità indicata dall’accordo si applica a decorrere all’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione”. Quindi tutti gli attestati del corso lavoratori (corso che ricordiamo è di 16 ore per gli operai del settore edile) dovranno essere aggiornati entro 5 anni dalla data di completamento, mentre gli attestati di aggiornamento, della durata minima di 6 ore, effettuati dopo il 1 maggio 2022, per chi applica il CCNL edilizia hanno scadenza dopo 3 anni.

Il CCNL scadrà nel settembre 2024, ovvero prima del nuovo termine. Qualora non sia disdettato dalle parti almeno sei mesi prima della scadenza, il testo si intenderà rinnovato per altri tre anni e così di seguito.

I CCNL non possono scavalcare il Testo Unico sulla sicurezza

La sanzione prevista in caso di mancata formazione dei lavoratori è l’arresto da due a quattro mesi, o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. Se oltre alla formazione è accertato anche il mancato addestramento degli stessi lavoratori, è applicata la sospensione del rapporto di lavoro che prevede una sanzione aggiuntiva di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.

Queste sanzioni, previste per la violazione dell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 81/2008, riguardano anche il mancato aggiornamento della formazione entro la periodicità prevista. Si specifica che se un datore di lavoro, che applica il contratto del settore edile, non effettuerà il corso di aggiornamento dopo la scadenza del terzo anno prevista dal CCNL, ma rispetterà la scadenza quinquennale prevista dal Testo Unico, NON incorrerà nelle sanzioni indicate sopra.

È però in vigore anche l’articolo 509 del Codice penale che prevede: il datore di lavoro […] il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo […], è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

Conclusione

Per i datori di lavoro che applicano il CCNL dell’edilizia è obbligatorio quindi attenersi alla periodicità triennale stabilita dal nuovo accordo per l’aggiornamento del corso lavoratori aggiornati dopo il 10 maggio 2022 e alla formazione delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

La sanzione prevista è amministrativa e non penale.

Ad oggi solo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può contestare direttamente la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento triennale nel settore edile, o la mancata formazione obbligatoria degli impiegati tecnici, viceversa l’Asl no, perché non è competente per questo tipo di sanzione amministrativa, perciò si limita a segnalare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la violazione per i provvedimenti conseguenti di contestazione amministrativa della violazione dell’articolo 509 del Codice Penale.

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