Segnaletica stradale – Contenuti

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Gli obblighi di segnalare adeguatamente rischi e pericoli nei luoghi di lavoro nel decreto legislativo n. 493/96

Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996 n. 223) definisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza, includendo in essa anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività lavorative pubbliche o private alle quali siano addetti lavoratori subordinati (o equiparati).

L’articolo 3 comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prescrive le fondamentali misure di tutela gerarchicamente ordinate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (la politica aziendale della sicurezza), e tra le altre prevede, alla lettera q) l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di utilizzare segnali di avvertimento e di sicurezza per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 493/1996 rientra nel concetto di segnaletica di sicurezza l’utilizzo di un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un gesto: “si intende per […] segnaletica di sicurezza una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 493/1996, “quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:

  1. avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte (segnale di avvertimento);
  2. vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo (segnale di divieto);
  3. prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza (segnale di prescrizione);
  4. fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio (segnale di salvataggio o di soccorso);
  5. fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza” (segnale di informazione).

Dunque la segnaletica di sicurezza svolge una funzione sussidiaria ma non opzionale.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

La segnaletica di sicurezza, per adempiere allo scopo prevenzionistico, dovrà attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli e pertanto dovrà essere di dimensione adeguata e installata in posizione perfettamente visibile.

I cartelli devono essere “sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza ed in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile”; inoltre

“in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale”.

Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.

Il cartello andrà rimosso quando viene meno la situazione che lo rendeva necessario.

I cartelli devono essere di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali, e devono avere dimensioni e proprietà colorimetriche tali da garantirne buona visibilità e comprensibilità.

L’efficacia della segnaletica dipende da un’estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile.

I segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un simbolo. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione, complementari, come risulta dalle seguenti tabelle.

Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:

 

 

Cartelli di divieto

1.    forma rotonda

2.    pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa

 

Cartelli antincendio

1.    forma quadrata o rettangolare

2.    pittogramma bianco su fondo rosso

 

Cartelli di avvertimento

1.    forma triangolare

2.    pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

 

Cartelli di prescrizione

1.    forma rotonda

2.    pittogramma bianco su fondo azzurro

 

Cartelli di salvataggio

1.    forma quadrata o rettangolare

2.    pittogramma bianco su fondo verde

 

Tabella 3

 

Colore Forma Significato o scopo Indicazioni e precisazioni
 

 

 

Rosso

 

 

Segnali di divieto-arresto Atteggiamenti pericolosi
 

Pericolo-allarme

Alt, arresto

Dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero

  Materiali o attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
 

Giallo o Giallo- Arancio

 

 

 

Avviso di pericolo

Attenzione, cautela, verifica

Pericoli incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.

Segnali di avvertimento Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli
 

Azzurro

  Segnali di prescrizione Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Informazioni o istruzioni Comportamento o azione specifica
 

 

 

Verde

 

 

 

Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza
Dispositivi di soccorso Docce di soccorso

Posti di pronto soccorso

I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all’All. II, punto 3, D.Lgs. n. 493/1996.

Tabella 4

SEGNALI DI PRESCRIZIONE E DI DIVIETO

SEGNALI DI PERICOLO

In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:

A ³ L2 /2000

ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed L la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile.

Principale segnaletica obbligatoriaAccensione forni e focolai

Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focolari e forni devono essere richiamate mediante “avviso” collocato in prossimità dei posti di accensione

(art. 238, D.P.R. n. 547/1955).

Aperture nel suolo

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di “apposite segnalazioni di pericolo”

(art. 10, D.P.R. n. 547/1955).

Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre

Anche per segnali acustici (All. VII, D.Lgs. n. 493/1996) e luminosi (All. VI, D.Lgs. n. 493/1996) sono indicate caratteristiche per garantire corretta percezione del messaggio. All. VIII, D.Lgs. n. 493/1996 viene anche codificata la comunicazione verbale.

Carico massimo del solaio

Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parere o in altro punto ben visibile, la “chiara indicazione” del carico massimo del solaio

(art. 9, D.P.R. n. 547/1955).

  • segnale luminoso continuo o intermittente = pericolo o urgenza;
  • segnale acustico continuo = sgombero

Primo soccorso (norme generali)

Contrassegni per tubazioni e contenitori di sostanze tossico nocive

Quando esistono più tubazioni o contenitori contenenti sostanze nocive o pericolose di cui alla legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, queste devono essere “contrassegnate con etichettatura o segnali previsti in punti visibili

(All. III, D.Lgs. n. 493/1996).

Divieto di accesso ai locali motori

L’accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante “apposito avviso” (art. 50, D.P.R. n. 547/1955).

Divieto di ingresso nelle officine

Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un “avviso” indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate (art. 339, D.P.R. n. 547/1955).

Illuminazione sussidiaria

Illuminazione sussidiaria: le istruzioni sull’uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al personale mediante “appositi avvisi” (art. 31, D.P.R. n. 547/1955).

Impianti ad alta tensione

Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con “apposita targa” l’esistenza del pericolo di morte con “il contrassegno del teschio” (art. 339, D.P.R. n. 547/1955).

Locali contenenti accumulatori

Sulla porta di ingresso di locali contenenti accumulatori deve essere affisso un “avviso” richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera (art. 303, D.P.R. n. 547/1955).

 

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: l’acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante “avvisi” (art. 35, D.P.R. n. 547/1955).

 

Mezzi di sollevamento (modalità di impiego)

Le modalità d’impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante “avvisi chiaramente leggibili” (art. 185, D.P.R. n. 547/1955).

 

Mezzi di sollevamento (targhe da apporre sui mezzi)

Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante “apposita targa” (art. 171, D.P.R. n. 547/1955).

 

Mola (caratteristiche)

Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto un “cartello” indicante il diametro massimo della mola che può essere montata (art. 86, D.P.R. n. 547/1955).

 

Mole abrasive (caratteristiche)

Le mole abrasive devono portare una “etichetta” con l’indicazione del tipo, qualità, diametro e velocità massima. Per le mole con diametro non superiore a 50 mm è ammessa la sostituzione dell’etichetta con un “cartellino di accompagnamento” anche cumulativo (art. 52, D.P.R. n. 302/1956).

Obbligo segnale acustico

Per i motori con trasmissioni e macchine dipendenti, un “cartello indicatore” richiamante l’obbligo del segnale acustico di avvertimento dell’avviamento deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto (art. 54,D.P.R. n. 547/1955).

Organi in moto

Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante “avvisi chiaramente visibili” (art. 48, D.P.R. n. 547/1955).

Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti i lavoratori mediante “avvisi chiaramente visibili” (art. 49, D.P.R. n. 547/1955).

Recipienti trasporto liquidi o materiali infiammabili

I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con “l’indicazione” di pieno o di vuoto (art. 249, D.P.R. n. 547/1955).

Segnali gestuali

Scale aeree (caratteristiche)

Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili devono essere provvisti di “targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l’anno di costruzione e la portata massima” (art. 22,D.P.R. n. 547/1955).

Recipienti per prodotti o materie pericolose

I recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive devono portare “indicazioni” e “contrassegni” di cui alla tabella A, allegata allo stesso D.P.R. n. 547/1955, recante “contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall’Ufficio internazionale del lavoro” (art. 355, D.P.R. n. 547/1955).

I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una “scritta” che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all’art. 355 del D.P.R. n. 547/1955 (art. 18, D.P.R. n. 303/1956).

Zone ad elevata rumorosità

Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l’intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una “segnaletica appropriata”(art. 41, D.Lgs. n. 277/1991).

Segnalazione di ostacolo

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (All. V, D.Lgs. n. 493/1996).

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all’angolo visuale, all’ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere “adeguatamente segnalati” (art. 8, D.P.R. n. 547/1955).

Segnaletica di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 493/96

Formazione ed informazione del personale

 Distribuzione materiale didattico

 Il signor………………………………………………………………………………………………… ,

nato a …………………………………………………….. il………………………………………… ,

avente la mansione di ……………………………………………………………………………..

dipendente di ……………………………………………………. , sita in…………………………………………………….. ,

ha ricevuto copia del Manuale di informazione:

La segnaletica di sicurezza

 Il sottoscritto si impegna:

  • a leggere attentamente quanto illustrato e descritto all’interno del manuale
  • a richiedere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali delucidazioni
  • ad osservare le norme di sicurezza indicate
  • ad indicare eventuali imperfezioni
  • ad inoltrare eventuali proposte di miglioramento