Sommario

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI…………………………………………………… 6
Capo I – Disposizioni Generali…………………………………………………….. 6
Finalità……………………………………………………….6
Definizioni…………………………………………………….6
Campo di applicazione……………………………………………8
Computo dei lavoratori…………………………………………. 8
Capo II – Sistema Istituzionale………………………………….10
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro…………………………………….. 10
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro……………….. 10
Comitati regionali di coordinamento………………………………………………………. 10
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)…………………….. 10
ISPESL, INAIL e IPSEMA…………………………………………… 10
Interpello………………………………………………… 11
Vigilanza…………………………………………………….. 11
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori………………………………… 11
Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro…… 12
Misure generali di tutela……………………………………… 12
Delega di funzioni…………………………… 12
Obblighi del datore di lavoro non delegabili………………………….. 13
Obblighi del datore di lavoro…………………………………….. 13
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione………….15
Oggetto della valutazione dei rischi…………………………… 15
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi………………………………………. 15
Modelli di organizzazione e di gestione……………………………. 16
Servizio di prevenzione e protezione………………………………. 16
Compiti del servizio di prevenzione e protezione……………………….17
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi……………………………………… 17
Riunione periodica……………………. 18
Informazione ai lavoratori…………………………………………. 18
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti………………………. 18
Sorveglianza sanitaria……………….. 19
Gestione delle emergenze…………….. 19
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori……………. 20
Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali………………………………………………… 21
TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO………………………………………. 21
Capo I – Disposizioni Generali………………………….. 21
Definizioni………………………………….. 21
Requisiti dei luoghi di lavoro e Obblighi del datore di lavoro……………… 22
Ambienti di lavoro particolari………………………………………… 22
Notifiche all’organo di vigilanza………………… 23
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE…………………………. 23
Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro…………………………………. 23
Definizioni e requisiti………………………………………………… 23
Obblighi del datore di lavoro…………………………………. 23
Capo II – Uso dei dispositivi di protezione individuale………….. 25
Definizioni e obblighi d’uso………………………….. 25
Obblighi del datore di lavoro………………………………………. 26
Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche……………………. 27
Obblighi del datore di lavoro………………………………….. 27
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI……………………. 27
Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili………………… 27
Campo di applicazione e definizioni………………….. 27
Obblighi del datore di lavoro………………………………. 28
Piano di sicurezza e di coordinamento………………………… 28
Piano operativo di sicurezza…………………………………. 29
Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota………………………………………………… 29
Campo di applicazione…………….. 29
Obblighi di carattere generale del datore di lavoro…………………… 29
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota……………………… 30
Ponteggi e impalcature in legname………………………………. 30
TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
…………………………………………………………. 31
Campo di applicazione e definizioni………………………………………………………………………….. 31
Obblighi del datore di lavoro……………………………………………………………………………………. 31
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI…….. 32
Campo di applicazione e definizioni………………………………. 32
Obblighi del datore di lavoro………………………………….. 32
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. 33
Campo di applicazione e definizioni……………………………… 33
Obblighi del datore di lavoro………………………………. 33
TITOLO VIII – AGENTI FISICI………………………………………………….. 33
Capo I – Disposizioni Generali……………………. 33
Campo di applicazione e definizioni…………………………….. 33
Valutazione dei rischi………………….. 34
Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro……………………………………………………………. 34
Campo di applicazione e definizioni……………………………….. 34
Valutazione del rischio………………… 35
Misure di prevenzione e protezione e uso dei dispositivi di protezione individuale………. 35
Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni………….. 36
Campo di applicazione e definizioni……………………………….. 36
Valutazione del rischio………………. 36
Misure di prevenzione e protezione…………………………….. 36
Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici…………………………………………………………………………. 37
Campo di applicazione e definizioni………………………………………………. 37
Valutazione del rischio………………. 37
Misure di prevenzione e protezione………………………………… 38
Capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali……………………………………………………….. 38
Campo di applicazione e definizioni…………………………… 38
Valutazione del rischio…………………. 38
Misure di prevenzione e protezione………………………………… 39
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE……………………………………… 39
Capo I – Protezione da agenti chimici……………………………………. 39
Campo di applicazione……………………………………………… 39
Valutazione del rischio……………….. 40
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi………………40
Misure specifiche di protezione e di prevenzione………………………… 41
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze………………….. 41
Sorveglianza sanitaria…………………………………………. 42
Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni……….. 42
Campo di applicazione e definizioni……..42
Obblighi precauzionali del datore di lavoro…………………….. 42Valutazione del rischio…………………. 43
Misure tecniche, organizzative e procedurali…………………………. 44
Sorveglianza sanitaria…………………. 44
Capo III – Protezione dai rischi dovuti all’esposizione all’amianto…. 45
Campo di applicazione e misure di prevenzione e protezione……………….. 45
Valutazione del rischio………………….. 45
Notifica……………………………………………….. 45
Sorveglianza sanitaria………………… 46
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto……………… 46Misure igieniche………………………….. 46
Informazione e formazione dei lavoratori………………….. 47
TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI………………… 47
Capo I – Disposizioni generali……….. 47
Campo di applicazione………………….. 47
Classificazione degli agenti biologici……………………… 47
Comunicazione e autorizzazione………. 48
Capo II – Obblighi del datore di lavoro………………. 48
Valutazione del rischio………………….. 48
Misure tecniche, organizzative e procedurali…………………. 49
Misure di emergenza…………………….. 49Informazione e formazione……………………………………………………………………………………… 50
Capo III – Sorveglianza sanitaria…………………… 50
Prevenzione e controllo………………… 50
Registro degli esposti e degli eventi accidentali……………………… 50
TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE………… 51
Capo I – Disposizioni generali………………. 51
Campo di applicazione……………… 51
Capo II – Obblighi del datore di lavoro………………. 51
Valutazione dei rischi di esplosione…………………………………. 51
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive…………… 52
Prescrizioni di sicurezza………………… 52
Documento sulla protezione contro le esplosioni………………………… 52

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Capo I – Disposizioni Generali

Finalità

 La principale finalità del Dlgs. 81/2008 consiste nel riordino, in un unico testo normativo, della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, tenendo anche in considerazione le differenze di genere, di età, e la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

È previsto che tutti gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del Dlgs. 81/2008 siano effettuati nel rispetto dei principi della disciplina della privacy.

Definizioni

 Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle definizioni contenute nel Testo Unico:

«LAVORATORE»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

«AZIENDA»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

«DIRIGENTE»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

«PREPOSTO»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

«RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE»: persona in

possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

«ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera (l).

«MEDICO COMPETENTE»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

«RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

«SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI»: insieme delle persone,

sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

«SORVEGLIANZA SANITARIA»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

«PREVENZIONE»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

«SALUTE»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

«SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

«VALUTAZIONE DEI RISCHI»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

«PERICOLO»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

«RISCHIO»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

«UNITÀ PRODUTTIVA»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

NORMA TECNICA»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

«BUONE PRASSI»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione

e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

«LINEE GUIDA»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Campo di applicazione

 Il Dlgs. 81/2008 riguarda tutte le tipologie di rischio e la sua applicazione è rivolta a:

  • tutti i settori di attività, sia privati che pubblici;
  • tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati ed autonomi.

Entro 12 mesi dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs. 81/2008) è prevista la successiva emanazione di decreti interministeriali contenenti le discipline speciali di adattamento della disciplina generale ad alcune pubbliche amministrazioni che presentano particolari caratteristiche (Forze armate e di polizia, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato ed organizzazioni per i mezzi di trasporto aerei e marittimi).

Computo dei lavoratori

 Per la determinazione corretta del numero dei lavoratori vengono elencate le fattispecie contrattuali lavorative non computabili e quelle computabili in base a particolari criteri.

Lavoratori non computabili:

  • Collaboratori familiari
  • Stagisti
  • Allievi di istituti di istruzione e universitari e partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminali
  • Lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
  • Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
  • Lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente
  • Volontari, volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione civile e volontari che effettuano il Servizio civile
  • Lavoratori socialmente utili
  • Lavoratori autonomi di cui all’Art. 2222 del Codice Civile
  • Lavoratori parasubordinati (Co.co.co e a progetto) ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

Lavoratori computabili in base a particolari criteri:

  • Lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e lavoratori part-time: computabili sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre
  • Nelle attività stagionali il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
  • I lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno nel settore agricolo corrispondono a frazioni di unità – lavorative – annuo (Ula) come individuate sulla base della normativa

Capo II – Sistema Istituzionale

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un nuovo soggetto pubblico istituito presso il Ministero della Salute.

Tra i suoi compiti vi è anche quello di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

 La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha sede presso il Ministero del Lavoro.

Tra i suoi compiti vi è anche quello di esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente.

Comitati regionali di coordinamento

 I Comitati regionali di coordinamento:

  • sviluppano, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
  • svolgono funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l’attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
  • provvedono alla raccolta e all’analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
  • valorizzano gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti dalla

Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)

 Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione è istituito presso i luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ISPESL, INAIL e IPSEMA

 Si tratta di enti pubblici già esistenti che operano in maniera coordinata e svolgono, tra le altre, la funzione di consulenza alle aziende anche attraverso forme di sostegno tecnico.

Interpello

 La Commissione per gli interpelli è costituita presso il ministero del Lavoro ed è composta da:

  • due rappresentanti del Ministero del Lavoro;
  • due rappresentanti del Ministero della Salute;
  • quattro rappresentanti delle Regioni e Province

Nel caso in cui la materia oggetto di interpello richieda la competenza di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.

La Commissione per gli interpelli riceve, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti su questioni di ordine generale in merito all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Vigilanza

 La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È prevista, in ogni caso, l’assoluta incompatibilità tra funzioni di vigilanza e di consulenza.

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

 Allo scopo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale come misura di contrasto al lavoro irregolare e insicuro.

L’adozione di un provvedimento di sospensione di un’attività imprenditoriale può essere disposta nei seguenti casi:

  • impiego di una certa percentuale di personale in nero (³ 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro);
  • reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
  • gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (allegato I).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione viene punito con l’arresto fino a sei mesi.

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

 Misure generali di tutela

 Si riportano di seguito le 21 regole che l’impresa deve rispettare o attivare per essere in regola con le nuove norme sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro:

  1. valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  2. programmazione della prevenzione;
  3. eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  4. rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro per ridurre gli effetti sulla salute e sulla sicurezza (eliminare lavoro monotono e ripetitivo e rispettare tali principi per l’organizzazione del lavoro, nella dislocazione dei posti di lavoro, nel scegliere le attrezzature e i metodi di lavoro e produzione);
  5. riduzione dei rischi alla fonte;
  6. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  7. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  8. limitazione dell’utilizzo di agenti chimici, fisici e biologici;
  9. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (DPI);
  10. controllo sanitario dei lavoratori;
  11. per motivi sanitari inerenti la persona, allontanare il lavoratore dall’esposizione al rischio e, ove possibile, spostarlo ad altra mansione;
  12. informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  13. informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;
  14. informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  15. istruzioni adeguate ai lavoratori;
  16. partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  17. partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  18. programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  19. misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
  20. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  21. manutenzione regolare di ambienti, attrezzature ed

Le misure relative a sicurezza–igiene e salute durante il lavoro non devono mai comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Delega di funzioni

 Per quanto riguarda le funzioni assegnate nell’ambito del Dlgs. 81/2008 al datore di lavoro, queste vengono distinte dal legislatore in due gruppi:

  • funzioni delegabili
  • funzioni non

Ecco allora che per la prima volta vengono definiti sul piano legislativo i requisiti di validità della delega di funzioni, nei casi in cui non sia espressamente esclusa.

Qui di seguito i limiti e le condizioni per la delega di funzioni:

  1. la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
  2. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. la delega deve essere accetta dal delegato per

La delega di funzioni, alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferitegli.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

 Gli obblighi indelegabili del datore di lavoro sono:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro

 Il datore di lavoro ha obblighi e responsabilità ben precise:

  1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e richiedere allo stesso l’osservanza delle disposizioni di legge;
  2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  3. affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, ove presente;
  5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  6. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  7. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  8. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  9. adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento (il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche);
  10. astenersi, salvo particolari esigenze per la tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  11. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  12. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
  13. elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), e consegnarne tempestivamente una copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione;
  14. prendere adeguati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza del rischio;
  15. comunicare all’Inail, o all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  16. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;
  17. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  18. per lo svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  19. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
  20. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione;
  21. comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  22. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro deve inoltre fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni riguardanti:

  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Nel caso di lavori da affidare in appalto mediante contratto d’opera o di somministrazione, il datore di lavoro deve preventivamente verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

È importante che i datori di lavoro comunichino tra loro, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Il datore di lavoro committente ha il compito di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (Duvri). Il Duvri va allegato al contratto d’appalto o di opera.

Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, vanno considerati i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento di valutazione dei rischi , redatto al termine della valutazione, deve avere data certa e deve contenere:

  • una relazione della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro con specificati i criteri adottai per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  • il programma delle misure per ottenere il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’indicazione delle procedure e dei ruoli dell’organizzazione al fine di attuare le misure da realizzare;
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una determinata capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e la stesura del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi ed il relativo documento devono essere rielaborati:

  • in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando ne viene evidenziata la necessità dai risultai della sorveglianza

La rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento comporta che le misure di prevenzione vengano anch’esse aggiornate.

Il documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il documento di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) vanno custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essi collegati fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate per effettuare la predetta valutazione (dette procedure saranno elaborate entro il 30 giugno 2012 dalla Commissione consultiva permanente).

Modelli di organizzazione e di gestione

 Il modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato, in modo da assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

Il modello di organizzazione e di gestione deve prevedere una ripartizione di funzioni al fine di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio.

Il modello di organizzazione e di gestione deve inoltre comprendere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro per svolgere i gravosi incarichi attribuitigli dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione (SPP).

Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, ma ha anche l’obbligo di ricorrere a persone o servizi esterni qualora non vi siano dipendenti che, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, siano in possesso degli specifici requisiti richiesti.

Il servizio di prevenzione e protezione è costituito da addetti e da un responsabile (RSPP). La scelta di tali soggetti è prerogativa del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve definire il numero complessivo degli addetti tenendo conto delle necessità operative determinate dalle dimensioni dell’impresa, dalla sua articolazione nel territorio, dal settore produttivo in cui è inserita.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione devono possedere:

  • particolari capacità ed adeguati requisiti professionali;
  • almeno un diploma di istruzione secondaria superiore oppure devono dimostrare di aver svolto analoghi incarichi per oltre 6 mesi alla data del 13.08.2003;
  • attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività

Inoltre i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nei casi in cui il servizio di prevenzione e di protezione dai rischi è obbligatoriamente interno (art.31 comma 6), anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione e i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione dai rischi con un adeguato numero di addetti.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

 I compiti che deve svolgere il servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

  • individuare fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,nonché alla riunione periodica.

Il servizio di prevenzione e protezione è uno strumento utilizzato dal datore di lavoro.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

 Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle seguenti ipotesi (Allegato II del Dlgs. 81/2008):

Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
Aziende della pesca fino a 20 addetti
Altre aziende fino a 200 addetti

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Inoltre il datore di lavoro deve frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Riunione periodica

 Nelle aziende ed unità produttiva che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve indire almeno una volta all’anno la riunione periodica.

Alla riunione periodica sono chiamati a partecipare:

  • il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • il medico competente, ove nominato;
  • il rappresentante dei lavoratori per la

Nel corso della riunione periodica il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  • il documento di valutazione dei rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nell’ambito della riunione periodica si possono individuare:

  • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali,
  • obbiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul

Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in maniera facilmente comprensibile, tutte le informazioni utili per consentire loro di acquisire le conoscenze necessarie relative a:

  • i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
  • i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
  • i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

 Il datore di lavoro è tenuto a fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

I contenuti della formazione dei lavoratori devono riferirsi a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
  • rischi

La formazione e l’addestramento vanno effettuati nei seguenti casi:

  • costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati

Sorveglianza sanitaria

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Per le aziende con più unità produttive, per i gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra loro un medico con funzioni di coordinamento.

Il datore di lavoro deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i compiti del medico competente, garantendone l’autonomia a prescindere dal fatto che esso sia o no un suo dipendente.

Rientrano nella sorveglianza sanitaria:

  • le visite mediche preventive,
  • le visite mediche periodiche,
  • le visite mediche in occasione del cambio della mansione,
  • le visite mediche effettuate alla cessazione del rapporto di lavoro,
  • le visite mediche su richiesta del

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A del Dlgs. 81/2008).

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità

Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi emersi relativi alla mansione.

Il datore di lavoro a sua volta, in relazione ai predetti giudizi fornitegli, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Gestione delle emergenze

 Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione);
  • informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • adottare i provvedimenti necessari affinché ciascun lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

 Il datore di lavoro per costruire un funzionale sistema di prevenzione infortuni deve permettere e garantire la partecipazione attiva dei lavoratori.

Il Testo Unico prevede che:

  • nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
  • nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e, in assenza di tali rappresentanze, l’RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Nelle aziende o unità produttive ove non si proceda all’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito (RLSt). In tal caso l’azienda è tenuta a partecipare al fondo di sostegno alla piccola e media impresa (art. 52).

Per quanto riguarda il numero minimo dei RLS:

  1. un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  2. tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
  3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1000

Il datore di lavoro è tenuto:

  • a consultare preventivamente l’RLS per la designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, per la designazione del medico competente, per l’organizzazione dei piani formativi e per la valutazione dei rischi;
  • a fornire tempestivamente all’RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
  • ad invitare l’RLS a partecipare alla riunione periodica.

Gli organismi paritetici comunicano alle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato l’RLS e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

 Il Testo Unico prevede che per la memorizzazione di ogni tipo di documentazione è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica.

Tali sistemi di elaborazione automatica devono essere tali da assicurare che:

  1. l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti espressamente incaricati a tale operazione dal datore di lavoro;
  2. la validazione delle informazioni inserite sia consentita solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
  3. attraverso un   codice   identificativo,  la   validazione  dei   dati   sia   univocamente riconducibile alle persone responsabili che le hanno effettuate;
  4. eventuali informazioni di modifiche vengano aggiunte a quelle già memorizzate;
  5. sia possibile riprodurre su supporti a stampa le informazioni contenute nei supporti di memoria;
  6. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici e siano implementati programmi di protezione e controllo;
  7. sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema

Nei casi in cui le attività del datore di lavoro sono articolate su varie sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire attraverso reti di comunicazione elettronica con trasmissione della password in modalità criptata.

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

Capo I – Disposizioni Generali

 Definizioni

 L’espressione “luogo di lavoro” si riferisce non solo al posto di lavoro in cui viene svolta concretamente la prestazione lavorativa, ma anche a tutti gli ambienti (interni o esterni), di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva, che siano accessibili per il lavoratore.

Con il Testo Unico il campo di applicazione viene esteso in quanto sono ricompresi nella definizione di luogo di lavoro anche “i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”, che in precedenza erano invece espressamente esclusi.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione delle norme previste dal Titolo II e connesso Allegato IV i seguenti ambienti di lavoro:

  • mezzi di trasporto (Titolo III)
  • cantieri temporanei o mobili (Titolo IV)
  • industrie estrattive (Dlgs 624/1996)
  • pescherecci (direttiva comunitaria 93/103/Ce).

Requisiti dei luoghi di lavoro e Obblighi del datore di lavoro

 Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

  1. i luoghi di lavoro siano non solo conformi agli specifici requisiti indicati nell’Allegato IV, ma anche strutturati in modo da assicurare un’adeguata attenzione alle esigenze d’accesso e mobilità dei lavoratori disabili, con riferimento, soprattutto, alle vie di circolazione e ai servizi igienico-sanitari;
  2. le vie di circolazione che conducono all’esterno dell’azienda e le uscite d’emergenza siano sgombre, al fine di permettere il rapido deflusso dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato o in caso d’emergenza;
  3. i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e gli eventuali difetti che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori siano tempestivamente eliminati;
  4. i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, per assicurare adeguate condizioni igieniche;
  5. gli impianti e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti non solo a regolare manutenzione, ma anche al controllo circa il loro funzionamento, indispensabile per accertarne l’affidabilità.

Ambienti di lavoro particolari

 Sono considerati particolari i luoghi di lavoro chiusi sotterranei o semisotterranei e quelli in ambienti sospetti di inquinamento, o particolarmente rischiosi per i lavoratori.

L’articolo 65 del Testo Unico afferma che “è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”.

Tuttavia il legislatore consente che anche in tali locali possa comunque essere svolta attività lavorativa, indicando però precise condizioni:

  1. nel caso in cui ricorrano particolari esigenze tecniche, purché il datore di lavoro provveda ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
  2. anche in assenza di particolari esigenze tecniche, su autorizzazione dell’organo di vigilanza, quando l’attività lavorativa non dia luogo ad emissione di agenti nocivi, sempre purché il datore di lavoro abbia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di

Nel caso, invece, degli ambienti cosiddetti sospetti di inquinamento, quali pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e, in generale, ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, i lavoratori possono accedervi solo dopo che sia stata accertata l’assenza di pericolo per la vita e la loro integrità fisica o sia stato effettuato un preventivo risanamento dell’atmosfera, mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

In ogni caso, se i lavoratori devono entrare in ambienti dove è ancora dubbia la pericolosità dell’atmosfera, sono previste misure di tutela aggiuntive, per cui non potranno accedervi se non legati con cinture di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione, sempre che l’apertura di accesso sia dotata di dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Notifiche all’organo di vigilanza

 Il datore di lavoro che intende costruire, realizzare, ampliare e ristrutturare edifici o locali, per adibirli a lavorazioni industriali, deve notificare all’organo di vigilanza competente per territorio la realizzazione di tali opere, solo nel caso in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori. La notifica, ove prevista, deve contenere:

  • la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e l’indicazione delle modalità di esecuzione delle stesse;
  • la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti ;
  • eventuali altri dati che potrebbero essere richiesti dall’autorità di

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

Definizioni e requisiti

 La definizione di attrezzatura di lavoro che si ritrova all’art.69 del Dlgs 81/2008 è rimasta invariata rispetto alla precedente del Dlgs 626/1994.

Tale definizione è così estesa da comprendere qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo e di servizio, utensile ed apparecchio di lavoro, indipendentemente dalla forma energetica che li mette in azione e dall’uso cui sono destinati.

Le attrezzature di lavoro oltre a mantenere la conformità a tutte le specifiche disposizioni legislative e regolamentari, devono recepire le disposizioni delle direttive comunitarie di prodotto.

Nel caso in cui non vi siano disposizioni legislative e regolamentari , ad esempio perché non ancora emanate, le attrezzature devono comunque essere conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’Allegato V del Dlgs 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro

 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature che devono essere:

    • adeguate rispetto al lavoro da svolgere;
    • idonee ai fini della salute e della sicurezza nel pieno rispetto di tutti i canoni di sicurezza previsti da leggi, regolamenti e norme tecniche;
    • conformi ai requisiti di sicurezza;
    • utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
  1. Il datore di lavoro nel momento della scelta delle attrezzature di lavoro deve imporsi un ampio raggio di attenzione all’intera realtà lavorativa e deve perciò considerare:
    • le condizioni generali ed ambientali in cui di svolge il lavoro;
    • le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ovvero i rischi associati all’ambiente che, unitamente a quelli intrinseci alle modalità di funzionamento dell’attrezzature, possono determinare il verificarsi di un evento dannoso;
    • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
    • i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.
  1. Il datore di lavoro, per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire l’eventuale uso improprio di dette attrezzature, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle dell’Allegato VI del Dlgs 81/2008.

In pratica il datore di lavoro deve valutare i rischi propri dell’attrezzatura (individuando anche le possibili anomalie e/o non conformità alle norme di buona tecnica), quelli connessi alle modalità con cui i lavoratori la utilizzano (predisponendo anche le adeguate protezioni per evitare il verificarsi di eventi dannosi), nonché i rischi ad essa esterni ma comunque presenti nel contesto lavorativo in cui viene utilizzata.

  1. Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:
    • le attrezzature siano installate ed utilizzate in modo conforme alle istruzioni d’uso (il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare che le attrezzature impiegate sul luogo di lavoro siano installate in modo conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante e di controllare che non vi siano difetti tali da determinare il loro mal funzionamento);
    • le attrezzature siano sottoposte ad idonea manutenzione per garantire nel tempo la sicurezza e corredate, se necessario, da istruzioni e libretto di manutenzione;
    • le attrezzature siano assoggettate alle misure d’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza, in funzione della necessità di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;
    • la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro avvengano in maniera precisa per adempiere il suo dovere di
  2. Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie a far sì che ogni posto di lavoro e ogni lavoratore sia messo nelle condizioni di lavorare con le attrezzature in modo sicuro e secondo i principi dell’ergonomia.
  3. Nel momento in cui le attrezzature richiedano particolari conoscenze o responsabilità, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per:
    • riservare l’uso delle suddette attrezzature solo a lavoratori specificamente incaricati, per i quali è richiesto un addestramento adeguato che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro,
    • far sì che i lavoratori, in caso di svolgimento di attività di riparazione, trasformazione o manutenzione, siano qualificati per svolgere tali
  4. I controlli da compiere per ogni attrezzatura di lavoro sono volti ad assicurare un buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza e devono essere effettuati da persona competente.
    • per le attrezzature la cui sicurezza dipenda dalle condizioni di installazione, la norma dispone un controllo iniziale (dal momento dell’installazione a

quello della messa in funzione) ed un controllo dopo ogni spostamento di tale attrezzatura per assicurarne la corretta installazione e il buon funzionamento.

  • per le attrezzature che subiscono influssi potenzialmente idonei a creare pericoli sono necessari controlli periodici e controlli straordinari:
  1. i controlli periodici avvengono secondo determinate frequenze stabilite dai fabbricanti o dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, dai codici di buona prassi;
  2. i controlli straordinari avvengono ogni volta che si riscontrano modifiche, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività dunque ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possono avere conseguenze negative per la sicurezza delle
  3. Con il Dlgs 81/2008 viene introdotta la necessità di riportare per iscritto i risultati dei controlli effettuati e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, vanno conservati e tenuti a disposizione dell’organo di
  4. Oltre ai controlli per le attrezzature di lavoro visti in precedenza (iniziale, periodico e straordinario), vi sono alcune attrezzature che devono essere sottoposte, dal datore di lavoro, anche al controllo dell’Ispesl e successivamente a verifiche periodiche da parte della Asl. L’Allegato VII “verifiche di attrezzature” del Dlgs 81/2008 contiene le verifiche che vanno fatte a determinate attrezzature e la periodicità con cui vanno Tali verifiche sono a carico del datore di lavoro.
  5. Il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro, i lavoratori non solo dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione, ma ricevano anche una adeguata formazione relativamente a due aspetti:
  6. condizioni d’uso;
  7. situazioni anormali

Relativamente alle attrezzature complesse, che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori incaricati una formazione adeguata e specifica.

Capo II – Uso dei dispositivi di protezione individuale

Definizioni e obblighi d’uso

 Il Dlgs 81/2008 non ha apportato modifiche alla definizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI): “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

È corretto ricorrere ai dispositivi di protezione individuale solo quando i rischi accertati non possono essere evitati o ridotti a sufficienza da:

  • misure tecniche di prevenzione;
  • mezzi di protezione collettiva;
  • misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del

Quindi il datore di lavoro prima di disporre l’uso di mezzi personali di protezione da parte dei lavoratori, deve valutare attentamente la possibilità di adottare le sopraccitate misure alternative.

Obblighi del datore di lavoro

 Per la scelta dei DPI il datore di lavoro:

    • in primo luogo, dovrà effettuare l’analisi e la valutazione di quei rischi che, non potendo essere evitati con altri mezzi, residuano e possono essere ridotti solo attraverso l’impiego di DPI;
    • in secondo luogo, dovrà individuare le caratteristiche di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che i DPI devono possedere per ridurre in modo adeguato i rischi rilevati;
    • in terzo luogo, dovrà confrontare le caratteristiche precedentemente individuate con quelle dei DPI sul mercato, per poi scegliere quelli più Tale confronto dovrà essere effettuato sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante dei DPI.

Il datore di lavoro è obbligato ad aggiornare le scelte operate in materia di DPI, in relazione al verificarsi di significative variazioni riguardo ai rischi e alle caratteristiche specifiche che i DPI devono possedere.

  1. È indispensabile che il datore di lavoro individui le condizioni in cui un DPI va utilizzato in funzione di:
    • entità del rischio, ossia gravità dell’evento dannoso prevedibile;
    • frequenza dell’esposizione al rischio;
    • caratteristiche del posto di lavoro di ogni singolo lavoratore ossia il complesso di condizioni ambientali, di microclima, ergonomiche;
    • prestazioni che i DPI possono offrire.
  2. Il datore di lavoro deve provvedere:
    • alla manutenzione necessaria del DPI per mantenerlo in efficienza e assicurare le condizioni d’igiene;
    • a far sì che ogni DPI sia usato esclusivamente per lo scopo previsto;
    • a far sì che le istruzioni impartite siano comprensibili al lavoratore e per far ciò può risultare necessario procedere con questionari, interviste, ;
    • a far sì che ogni DPI sia assegnato ad un lavoratore preciso e che siano ad uso personale;
    • ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, in modo che ogni lavoratore sia in grado di analizzare l’utilità del singolo DPI per capire la necessità del tipo di protezione;
    • a disporre in azienda di informazioni adeguate sui DPI, attraverso cartelloni, dispense, campagne per la sicurezza;
    • a stabilire le procedure da seguire per riconsegnare e depositare il DPI al termine dell’uso;
    • a programmare interventi di formazione adeguati e ad organizzare l’addestramento specifico sull’uso corretto e pratico dei DPI (l’addestramento è indispensabile in due casi: per i DPI della terza categoria ai sensi del Dlgs 475/1992 e per i DPI di protezione dell’udito).

Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Obblighi del datore di lavoro

 Il datore di lavoro deve assicurare che i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, installati, utilizzati e mantenuti in modo da proteggere i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica:

  1. contatti elettrici diretti;
  2. contatti elettrici indiretti;
  3. innesco e propagazione di incendi e di ustioni;
  4. innesco di esplosioni;
  5. fulminazione diretta e indiretta;
  6. sovratensioni;
  7. altre condizioni di guasto ragionevolmente
  • Il datore di lavoro è tenuto ad eseguire una valutazione di tutti i rischi particolari sopraelencati, specificando:
  1. condizioni e caratteristiche del lavoro comprese le eventuali interferenze;
  2. tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro;
  3. tutte le condizioni in cui tali apparecchi vengono
  • Una volta effettuata la valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro deve procedere:
  1. all’adozione delle misure necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo il rischio;
  2. all’individuazione dei dispositivi di protezione individuale collettivi e individuali necessari;
  3. alla predisposizione delle procedure di uso e di manutenzione per garantire nel tempo il livello di sicurezza.
  • Il datore di lavoro deve realizzare, secondo le norme di buona tecnica, i sistemi di protezione dai
  • Il datore di lavoro deve provvedere alla protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature dal pericolo di innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o in caso di presenza di materiali esplosivi.

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo  I   –  Misure  per   la   salute   e   la  sicurezza   nei  cantieri temporanei o mobili

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente capo del Dlgs 81/2008 è riferito alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Per cantieri temporanei o mobili si intende un qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X del Dlgs 81/2008).

Obblighi del datore di lavoro

 I datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle imprese esecutrici devono osservare obblighi specifici:

  • adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico – assistenziali e per i posti di lavoro (Allegato XIII del Dlgs 81/2008);
  • predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  • curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  • curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, attraverso il coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  • redigere il piano operativo di sicurezza (POS) per ogni singolo cantiere (Allegato XV del Dlgs 81/2008).

Ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici deve accettare il piano di sicurezza e di coordinamento e deve, come indicato sopra, redigere il piano operativo di sicurezza.

Prima di accettare il piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, a sua volta, ha la facoltà di formulare proposte al riguardo.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

Piano di sicurezza e di coordinamento

 Il piano di sicurezza e di coordinamento viene redatto dal coordinatore per la progettazione (il progettista) e deve essere allegato al contratto d’appalto.

Si tratta di una relazione tecnica corredata da prescrizioni che, tenendo conto della complessità dell’opera e delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, servono a prevenire o a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I contenuti del PSC sono i seguenti:

  1. la descrizione dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche e l’indicazione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
  2. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
  3. una relazione riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti;
  4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;
  5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuali;
  6. le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
  8. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune;
  9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  10. la stima dei costi della

Piano operativo di sicurezza

 I contenuti del piano operativo di sicurezza, che deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, sono i seguenti:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice (nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere, attività e singole lavorazioni svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso – antincendio

– evacuazione dei lavoratori, nominativo del RSPP, nominativo del RLS, nominativo del medico competente, nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere, numero e qualifiche dei lavoratori operanti in cantiere);

  1. le specifiche mansioni, nell’ambito della sicurezza, svolte in cantiere;
  2. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  3. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere;
  4. l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi, con le relative schede di sicurezza;
  5. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  6. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
  7. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori in cantiere;
  8. la documentazione relativa all’informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Campo di applicazione

 Il presente capo del Dlgs 81/2008 si applica ai lavori in quota da considerarsi come ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Obblighi di carattere generale del datore di lavoro

  • Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli, nell’Allegato XVIII del Dlgs 81/2008 sono indicate le modalità di realizzazione e le dimensioni delle rampe, delle scale e dei viottoli con gradini, nonché le segnalazioni delle vie di accesso e dei punti pericolosi non
  • Il cantiere deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee a impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
  • Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche, il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.

In particolare il datore di lavoro deve seguire i seguenti criteri:

  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi;
  • scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;
  • l’utilizzo di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota è ammesso solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare;
  • divieto dei lavori temporanei in quota quando le condizioni meteorologiche possono mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • si ricorre ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solo quando, in seguito alla valutazione dei rischi, risulta che l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di utilizzo;
  • è prevista una formazione specifica per i lavoratori adibiti a tali lavori in quota, in particolare in materia di procedure si salvataggio;
  • divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Ponteggi e impalcature in legname

 Per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 metri si ricorre all’utilizzo di impalcature o ponteggi o opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

L’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego del ponteggio è rilasciata dal Ministero del Lavoro ed è soggetta a rinnovo ogni dieci anni al fine di verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Nei casi in cui vi è l’utilizzo di un ponteggio il datore di lavoro, a mezzo di persone competente, redige il Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio).

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i ponteggi siano montati, smontati o trasformati dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata, sotto la diretta sorveglianza di un preposto e conformemente al Pi.M.U.S.

Per questo il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, integrato da istruzioni e progetti, è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente titolo del Dlgs 81/2008 è riferito alle prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

Nell’ambito della prevenzione degli infortuni uno spazio sicuramente importante lo occupa la segnaletica presente nei luoghi di lavoro.

I cartelli “permanenti” sono finalizzati a:

  • segnalare divieti, avvertimenti e prescrizioni;
  • indicare l’ubicazione e identificare i mezzi di salvataggio, di pronto soccorso e le attrezzature antincendio;
  • indicare i rischi di urto contro ostacoli o di caduta libera;
  • indicare le vie di circolazione;
  • segnalare contenitori e tubazioni per sostanze

La segnaletica “occasionale” viene utilizzata:

  • nei casi di pericolo occasionale si ricorre a segnali acustici, segnali luminosi e/o comunicazioni verbali (es. per lo sgombero urgente di persone);
  • per guidare persone che effettuano manovre implicanti rischio si ricorre a segnali gestuali e/o comunicazioni

La segnaletica di sicurezza deve rispondere alle caratteristiche indicate negli Allegati da XXIV a XXXII del Dlgs 81/2008 ed utilizza, in base alla tipologia e alle esigenze, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Obblighi del datore di lavoro

 Qualora si rilevino rischi che non è possibile evitare o contenere attraverso l’adozione di misure, metodi, riorganizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro deve predisporre idonea segnaletica. Nel predisporre la segnaletica il datore di lavoro deve conformarsi alle prescrizioni di cui agli Allegati del Dlgs 81/2008 (dal XXIV al XXXII) e alle norme di buona tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, quando necessario deve ricorrere alla segnaletica prescritta dalla legislazione vigente in materia di traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori in merito a tutte le misure da adottare e deve inoltre provvedere affinché i lavoratori ricevano un’adeguata formazione in materia di segnaletica di sicurezza.

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente titolo del Dlgs 81/2008 disciplina la materia della tutela dei lavoratori adibiti alla movimentazione manuale dei carichi, al fine di prevenire il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico (in particolare dorso-lombari, ma anche danni agli arti superiori, alle ginocchia, al rachide cervicale, etc.).

Per movimentazione manuale dei carichi non s’intende più solo il sollevamento e il deposito di un carico, bensì anche tutte quelle azioni consistenti nello spingere, tirare, portare o spostare un carico (ora sono quindi comprese tutte quelle operazioni che possono esporre il lavoratore al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombare).

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad identificare, nella propria azienda / unità produttiva, le eventuali attività lavorative che comportano movimentazione manuale dei carichi, se da questa analisi preventiva emerge la presenza di tali attività, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione specifica, i cui risultati andranno ad integrare il documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure organizzative necessarie ed a ricorrere ai mezzi più appropriati, per evitare l’impiego della movimentazione manuale dei carichi (ne viene incentivata la meccanizzazione attraverso l’utilizzo di gru, argani, paranchi, manipolatori, sistemi di caricamento automatico, etc.).

Con l’entrata in vigore del Dlgs 81/2008, qualora la movimentazione manuale dei carichi sia inevitabile, il datore di lavoro, dopo aver effettuato una preventiva valutazione, deve adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere a strumenti appropriati e fornire, ai lavoratori, i mezzi adeguati per ridurre il rischio connesso a detta movimentazione.

Nello specifico il datore di lavoro deve:

  • organizzare i posti di lavoro al fine di rendere la movimentazione manuale dei carichi sicura;
  • adottare misure adeguate per evitare o ridurre i rischi;
  • sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio (sorveglianza che prevede sia accertamenti preventivi per verificare l’idoneità fisica del lavoratore, che periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori e verificare la compatibilità con la specifica mansione);
  • informare, formare ed addestrare in maniera adeguata i lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi e che sono quindi esposti al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico (oltre all’obbligo di formazione ed informazione specifica con il Dlgs 81/2008 è divenuto obbligatorio anche un adeguato addestramento in merito alle corrette manovre e procedure che i lavoratori addetti dovranno adottare).

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Campo di applicazione e definizioni

Il presente titolo contiene le prescrizioni in materia di sicurezza e salute per le attività svolte su attrezzature munite di videoterminali. In particolare riguarda i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali.

Obblighi del datore di lavoro

 Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi connessi all’uso dei videoterminali prestando particolare attenzione a:

  1. rischi per la vista e per gli occhi;
  2. problemi legati alla postura;
  3. affaticamento fisico o mentale;
  4. condizioni ergonomiche e di igiene

Per ovviare a detti rischi, il datore di lavoro deve organizzare e predisporre i posti di lavoro seguendo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato XXXIV del Dlgs 81/2008 e che sono relativi alle attrezzature, all’ambiente di lavoro ed all’interfaccia elaboratore/uomo.

Il datore di lavoro, indipendentemente dalle ore di lavoro, deve consentire al lavoratore addetto al videoterminale di beneficiare di interruzioni nel corso dell’attività lavorativa.

Dette interruzioni (15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale) non devono coincidere per forza con una inattività, possono riguardare anche un cambiamento di attività. La pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro.

Il datore di lavoro deve inoltre:

  • fornire informazioni ai lavoratori su come svolgere l’attività al meglio e su come proteggere occhi e vista;
  • assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi specifici;
  • farsi carico delle spese per i dispositivi speciali di correzione visiva quando:
    1. la necessità di essi emerga dai controlli medici effettuati
    2. non è possibile utilizzare i normali dispositivi di correzione utilizzati dal lavoratore anche al di fuori del luogo di lavoro.

TITOLO VIII – AGENTI FISICI

Capo I – Disposizioni Generali

Campo di applicazione e definizioni

Per agenti fisici si intendono “il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Valutazione dei rischi

 Nell’ambito della valutazione anche tutti i rischi fisici devono essere oggetto di valutazione che deve essere effettuata da personale qualificato con cadenza massima di quattro anni.

Attraverso la valutazione dei rischi si individuano e si adottano le misure di prevenzione e protezione basate sulle norme di buona tecnica e sulle buone prassi.

Nel caso di realtà produttive dove il rischio fisico risulta essere nullo o trascurabile, il processo valutativo può essere interrotto previa motivata giustificazione nella quale il datore di lavoro precisa che sulla base della natura ed entità dei rischi rilevati non si è resa necessaria una valutazione maggiormente dettagliata.

 In generale tutti rischi da esposizione ad agenti fisici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo e il datore di lavoro deve:

  • adottare misure che impediscano il superamento dei valori limite di esposizione e misure immediate nel caso in cui questi risultino superati;
  • individuare le cause dell’eventuale superamento e adeguare le misure per evitarne di nuovi;
  • adattare le misure ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio (donne in stato di gravidanza e minori);
  • comunicare al medico competente, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, i valori di esposizione individuali;
  • revisionare la valutazione dei rischi e le misure adottate qualora il medico competente lo informi che dalla sorveglianza sanitaria è emersa un’alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore in rapporto ai rischi lavorativi cui è esposto;
  • informare e formare i lavoratori ed i loro rappresentanti in merito a:
  1. misure adottate;
  2. valori limite di esposizione e valori di azione e rischi associati;
  3. valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione;
  4. modalità di individuazione e segnalazione di effetti nocivi per la salute;
  5. diritto alla sorveglianza sanitaria;
  6. procedure di lavoro in sicurezza;
  7. uso corretto dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente capo contiene i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.

Il Dlgs 81/2008 indica i livelli di esposizione il cui superamento è vietato (valori limite di esposizione) e i valori a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti (valori superiori e inferiori di azione).

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro per procedere alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, deve prendere in considerazione:

  • livello, tipo e durata dell’esposizione;
  • valore limite di esposizione e valori di azione (superiori e inferiori);
  • ogni esposizione a rumore impulsivo (pressione acustica di picco);
  • effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, in particolare donne in gravidanza e minori;
  • effetti indiretti prodotti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche e fra rumore e vibrazioni;
  • effetti indiretti prodotti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni usati per ridurre il rischio di infortuni;
  • informazioni sull’emissione di rumore trasmesse dai costruttori delle attrezzature;
  • esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione del rumore;
  • informazioni fornite dalla sorveglianza sanitaria;
  • disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuali dell’udito.

Nel caso in cui ci sia la certezza che i livelli di esposizione dei lavoratori al rumore non superino i valori inferiori di azione, vi è la possibilità di non far ricorso ad alcuna misurazione.

L’obbligo della misurazione dei livelli sonori scatta al superamento degli 80 dB (A) o dei 135 dB (C).

Misure di prevenzione e protezione e uso dei dispositivi di protezione individuale

 Il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori inferiori di azione, è tenuto ad elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative mirate a ridurre i livelli di esposizione al rumore attraverso:

  • adozione di metodi di lavoro alternativi;
  • scelta di attrezzature di lavoro adeguate;
  • progettazione della struttura di luoghi e posti di lavoro;
  • adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature;
  • adeguati programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi e sistemi di lavoro;
  • migliore organizzazione del lavoro per limitare la durata dell’esposizione.

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando non si riesce ad evitare i rischi con le misure di prevenzione e protezione.

Il datore è tenuto a:

  • mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell’udito già al superamento del livello inferiore di azione;
  • disporre l’obbligo di utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o superiore ai valori superiori di azione.

Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente capo contiene i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione a vibrazioni meccaniche durante il lavoro.

Per vibrazioni meccaniche si intendono:

  • le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio (che possono causare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari)
  • le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero (che possono causare lombalgie e traumi del rachide).

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro deve procedere:

  • alla valutazione/misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, sulla base delle disposizioni contenute nell’Allegato XXXV parte A, del Dlgs 81/2008;
  • alla valutazione/misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, sulla base delle disposizioni contenute nell’Allegato XXXV parte B, del Dlgs 81/2008;

Il datore di lavoro per procedere alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche durante il lavoro, deve prendere in considerazione:

  • livello, tipo e durata dell’esposizione;
  • valori limite di esposizione e valori di azione;
  • effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, in particolare donne in gravidanza e minori;
  • effetti indiretti prodotti da interazioni fra vibrazioni, rumore e ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  • esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre le vibrazioni;
  • condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature e il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
  • informazioni fornite dalla sorveglianza

Misure di prevenzione e protezione

 Il datore di lavoro, in caso di superamento dei valori di azione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, è tenuto ad elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative mirate a ridurre al minimo i livelli di esposizione e i rischi derivanti attraverso:

  • adozione di metodi di lavoro alternativi;
  • scelta di attrezzature di lavoro adeguate;
  • progettazione e organizzazione dei luoghi di lavoro;
  • adeguata informazione e formazione sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature;
  • idonei programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi, sistemi di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
  • organizzazione dell’orario di lavoro;
  • dotazione di indumenti a protezione del freddo e dell’umidità.

Qualora l’adozione delle misure di prevenzione e protezione sopraindicate non sia sufficiente per evitare il superamento del valore limite di esposizione,il datore di lavoro è tenuto a:

  • adottare misure immediate;
  • individuare le cause;
  • adattare le misure per evitare un nuovo superamento del valore

Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente capo contiene i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.

Sono rilevanti i rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

La gamma di frequenze interessate è quella compresa tra 0 e 300 GHz generata da campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili.

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro è tenuto a valutare e, quando necessario, misurare o calcolare, i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i propri lavoratori al fine di verificare se siano superati i valori di azione e, qualora questo avvenga, controllare che non vengano superati i valori limite di esposizione.

I limiti all’esposizione a campi elettromagnetici e le grandezze fisiche utilizzate per specificarne i valori in relazione alla frequenza sono indicati nell’Allegato XXXVI lettera A, del Dlgs 81/2008.

Il datore di lavoro per procedere alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici durante il lavoro, deve prendere in considerazione:

  • livello, spettro di frequenza, tipo e durata dell’esposizione;
  • valori limite di esposizione e valori di azione;
  • effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, in particolare donne in gravidanza e minori;
  • effetti indiretti prodotti da interazioni con attrezzature e dispositivi medici elettronici;
  • esposizione simultanea a campi di frequenze differenti;
  • esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
  • disponibilità di azioni di risanamento mirate a ridurre al minimo i livelli di esposizione;
  • informazioni fornite dalla sorveglianza

Misure di prevenzione e protezione

 Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare adeguate misure tecniche ed organizzative mirate ad evitare il superamento dei valori limite di esposizione e, a tale scopo, deve considerare:

  • metodi e attrezzature di lavoro alternativi mirati a ridurre il livello di esposizione;
  • misure tecniche atte a limitare l’emissione (es. uso di schermature o analisi meccanismi di protezione);
  • riduzione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • adeguata informazione e formazione sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature;
  • idonei programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro;
  • disponibilità di idonei dispositivi di protezione individuale.

Solo nel caso in cui vi sia il superamento dei valori limite di esposizione e sussistano quindi rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere con opportuna segnaletica per indicare i luoghi di lavoro ove i lavoratori possono essere esposti a livelli superiori ai valori di azione.

Capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente capo contiene i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro. Il campo di applicazione si estende a tutelare i lavoratori contro i rischi associati a qualsiasi radiazione elettromagnetica ottica, coerente e incoerente, di tipo artificiale (sono escluse le radiazioni naturali).

La gamma di lunghezze d’onda è compresa tra 100 nm e 1 mm e quindi riguarda la parte dello spettro che si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro è tenuto a valutare e, quando necessario, misurare e/o calcolare, i livelli delle radiazioni ottiche ai quali possono essere esposti i propri lavoratori.

I limiti di esposizione alle radiazioni ottiche sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche e sono indicati nell’Allegato XXXVII del Dlgs 81/2008.

Il datore di lavoro per procedere alla valutazione dei livelli delle radiazioni ottiche durante il lavoro, deve prendere in considerazione:

  • livello, gamma di lunghezza d’onda e durata dell’esposizione;
  • valori limite di esposizione e valori di azione;
  • dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature e delle sorgenti di radiazioni ottiche;
  • effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, in particolare donne in gravidanza e minori;
  • effetti sulla salute e sicurezza provocati da interazioni tra radiazioni ottiche e sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  • effetti indiretti (accecamento temporaneo, esplosioni, fuoco);
  • esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
  • sorgenti multiple di esposizione;
  • informazioni fornite dalla sorveglianza

Misure di prevenzione e protezione

 Nel caso in cui il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi, rilevi che i valori limite di esposizione possono essere superati è tenuto ad elaborare ed attuare un programma di misure tecniche e/o organizzative mirate ad evitare il superamento dei valori limite di esposizione.

Il datore di lavoro deve, a riguardo, considerare:

  • metodi di lavoro ed attrezzature alternativi per ridurre il livello di esposizione;
  • misure tecniche atte a limitare l’emissione;
  • progettazione e organizzazione dei luoghi di lavoro;
  • idonei programmi di manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro;
  • riduzione della durata e intensità dell’esposizione;
  • disponibilità di idonei dispositivi di protezione individuale;
  • istruzioni fornite dal fabbricante delle

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di segnalare in modo adeguato i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione.

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I – Protezione da agenti chimici

Campo di applicazione

 Il presente capo contiene i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

Sono quindi considerate tutte le attività lavorative in cui gli agenti chimici sono presenti a qualunque titolo (impiego, deposito, trasporto, etc.) o derivino da un’attività lavorativa , quale risultato di un processo, anche se non voluti.

Le sostanze chimiche possono essere suddivise in varie categorie a seconda del grado di pericolosità in esse contenute:

  • irritanti,
  • sensibilizzanti,
  • corrosivi,
  • nocivi,
  • tossici,
  • molto tossici,
  • tossici per il ciclo produttivo,
  • cancerogeni,

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro deve, come prima cosa, compiere due fondamentali operazioni:

  1. determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro;
  2. valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza o interazione di tali agenti e l’approntamento delle speciali misure di protezione e

Come sopra indicato, una volta accertata la presenza e identificati tutti gli agenti chimici utilizzati e i pericoli derivanti per i lavoratori esposti, il datore di lavoro dovrà procedere alla valutazione dei rischi prendendo in considerazione:

  • l’elenco completo degli agenti chimici utilizzati, corredato dalle schede di sicurezza;
  • le informazioni circa il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • le circostanze di svolgimento del lavoro;
  • le quantità in uso della sostanza o del preparato;
  • i valori limite professionale e/o biologico dell’agente;
  • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • le conclusioni, quando disponibili, delle azioni di sorveglianza

Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi dovrà:

  • prendere in esame anche gli interventi di pulizia, in quanto tali operazioni sottopongono gli addetti ad una notevole esposizione ad agenti chimici;
  • dovrà considerare anche gli eventuali rischi derivanti dall’ingresso in azienda, in seguito a lavori affidati in appalto, di nuovi agenti

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

 Il datore di lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza degli agenti chimici, mediante l’adozione di alcune misure speciali:

  1. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  2. fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure adeguate di manutenzione;
  3. riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  4. misure igieniche adeguate;
  5. riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro;
  6. metodi di lavoro appropriati.

Il datore di lavoro deve inoltre garantire ai lavoratori ed ai loro rappresentanti un’informazione e una formazione adeguate, in merito a:

  • agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro con i relativi valori limite di esposizione professionale;
  • rischi derivanti dalla presenza degli agenti chimici e alle precauzioni da intraprendere per proteggere loro stessi e le altre persone presenti sul luogo di lavoro;
  • dati ottenuti attraverso la valutazione dei

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

 Quando la valutazione dei rischi dimostri che la soglia di pericolosità risulta inaccettabile, il datore di lavoro deve promuovere una nuova e più approfondita valutazione che prevede l’eliminazione o la riduzione del rischio, mediante la sostituzione con altri agenti o processi che non siano o siano meno pericolosi per la salute dei lavoratori.

Qualora, per la natura dell’attività, non fosse possibile la sostituzione di agenti o processi il datore di lavoro deve comunque ridurre il rischio attraverso:

  1. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici;
  2. appropriate misure organizzative e di protezione collettive;
  3. misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
  4. sorveglianza sanitaria dei

Il datore di lavoro deve:

  • cercare di modificare il proprio ciclo produttivo, privilegiando, ove possibile, il ciclo chiuso che espone il lavoratore solo in caso di eventuale fuoriuscita accidentale oppure incentivando l’utilizzo di tecnologie “meccaniche” che permettono di tenere il lavoratore ad una distanza maggiore dall’agente pericoloso;
  • periodicamente e nei casi in cui sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvedere ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, attraverso metodiche standardizzate (Allegato XLI del Dlgs 81/2008) o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. I risultati delle misurazioni effettuate devono essere allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
  • evitare la presenza sul luogo di lavoro di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili e, laddove ciò non è possibile, va evitata la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni e vanno limitati gli effetti dannosi che possono essere causati da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
  • valorizzare le misure di protezione individuale solo nel caso in cui i sistemai di protezione collettivi non possano essere adottati.

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Il datore di lavoro, in presenza di agenti chimici pericolosi, deve predisporre adeguate procedure di intervento per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, quali misure da adottare in caso di incidenti o emergenze sui luoghi di lavoro.

Nel caso di concreto incidente o di un’emergenza, il datore di lavoro è tenuto ad attuare tempestivamente misure adeguate per:

  • attenuarne gli effetti,
  • garantire un’adeguata assistenza,
  • assicurare il soccorso necessario,
  • favorire l’evacuazione dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro ed informarli tempestivamente dell’accaduto.

Sorveglianza sanitaria

 La sorveglianza sanitaria, ovvero la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, va eseguita:

  • prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica, per valutarne l’idoneità fisica;
  • durante il rapporto di lavoro con periodicità annuale, salvo una diversa cadenza stabilita e motivata dal medico competente;
  • al termine del rapporto di lavoro per fornire al lavoratore eventuali indicazioni circa prescrizioni mediche da osservare ed accertamenti sanitari da eseguirsi anche dopo la cessazione dell’esposizione.

.Sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati ed in base al parere espresso dal medico competente, il datore di lavoro adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori.

Nel caso in cui il medico competente rilevi durante la sorveglianza sanitaria, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il datore di lavoro deve:

  • riesaminare la valutazione dei rischi effettuata;
  • revisionare le misure attuate per eliminare o ridurre i rischi, tenendo in considerazione il parere del medico competente;
  • prevedere una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno o che possono aver subito un’esposizione

Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Campo di applicazione e definizioni

 Il presente capo contiene le norme da applicare per tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.

Le sostanze ed i preparati cancerogeni sono quelli che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza.

Le sostanze ed i preparati mutageni sono quelli che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.

Obblighi precauzionali del datore di lavoro

 Al fine di escludere o comunque limitare al massimo l’esposizione dei lavoratori al rischio derivante dall’utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro deve sostituire, ove possibile, l’agente pericoloso con sostanze o preparati non nocivi o,comunque, meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui tale sostituzione non risulta possibile, il datore di lavoro deve prevedere che la produzione o utilizzazione dell’agente avvenga in un sistema chiuso per proteggere i lavoratori da un rischio diretto.

Tuttavia quando anche l’adozione di un sistema chiuso non è realizzabile, il datore di lavoro deve impregnarsi a ridurre l’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite dell’agente stabilito nell’Allegato XLIII del Dlgs 81/2008.

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro è tenuto a valutare l’esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni ai quali sono o possono essere esposti i propri lavoratori e per far ciò deve prendere in considerazione:

  • caratteristiche delle lavorazioni;
  • durata e frequenza della lavorazioni;
  • quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati;
  • capacità degli agenti cancerogeni o mutageni di penetrare nell’organismo per le diverse vie di

Il datore di lavoro deve riportare i risultati della valutazione nel documento generale di valutazione dei rischi e deve effettuare nuovamente la valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione dei rischi il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure preventive e protettive e deve integrare il documento di valutazione dei rischi con i seguenti dati:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, precisandone i quantitativi;
  • il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Tra le misure di prevenzione e protezione vi è l’obbligo della formazione e dell’informazione che il datore di lavoro deve garantire prima che i lavoratori siano adibiti alle attività pericolose e deve ripetere con frequenza almeno quinquennale e, comunque, deve organizzare ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi.

L’informazione e la formazione devono riguardare:

  1. le proprietà e le caratteristiche degli agenti cancerogeni o mutageni presenti nel ciclo produttivo, la loro dislocazione e i rischi per la salute connessi al loro impiego;
  2. le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
  3. le misure igieniche da osservare;
  4. la necessità e le modalità di indossare gli indumenti di lavoro protettivi e dispositivi di protezione individuale;
  5. il modo per prevenire il verificarsi di incidenti.

Misure tecniche, organizzative e procedurali

 Il datore di lavoro, una volta terminata la valutazione, deve adottare delle misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni:

  • assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni vengano impiegati in quantità non superiori alle necessità delle lavorazioni e non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi eccessive;
  • limita il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, limitando le lavorazioni in aree provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione;
  • progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria (adeguati sistemi di ventilazione);
  • provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  • elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
  • assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
  • assicura che, durante lo smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
  • predispone servizi igienici appropriati ed adeguati per i lavoratori;
  • mette a disposizione dei lavoratori idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

Se si verifica un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, in seguito ad eventi non prevedibili o incidenti, il datore di lavoro deve identificare e rimuovere la causa dell’evento, informandone i lavoratori ed i loro rappresentanti e dandone comunicazione all’organo di vigilanza.

Sorveglianza sanitaria

 Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute

.Il datore di lavoro deve istituire ed aggiornare un registro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e dove è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

Il medico competente deve inoltre istituire e compilare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad inviare la cartella sanitaria e di rischio all’Ispesl, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.

Capo III – Protezione dai rischi dovuti all’esposizione all’amianto

Campo di applicazione e misure di prevenzione e protezione

 Il presente capo contiene le norme da applicare per tutte le attività nelle quali i lavoratori possono essere sottoposti al rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

  • l’esposizione all’amianto sia ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria;
  • i lavoratori esposti utilizzino sempre i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sia intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico rischioso dal lavoro;
  • l’accesso dei lavoratori alle aree di riposo sia preceduto da idonea decontaminazione;
  • il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto sia limitato al numero più basso possibile;
  • i processi lavorativi siano concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto;
  • sia organizzata regolare pulizia e manutenzione di locali e attrezzature per il trattamento dell’amianto;
  • l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto siano stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
  • i rifiuti siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati e ben identificati imballaggi

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Il datore di lavoro deve rivedere nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

Notifica

 Il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, deve inviare una preventiva notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente, con indicato in modo sintetico:

  • ubicazione del cantiere,
  • tipi e quantitativi di amianto manipolato,
  • attività e procedimenti applicati,
  • numero dei lavoratori interessati,
  • data di inizio lavori e relativa durata,
  • misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Sorveglianza sanitaria

 Il datore di lavoro deve sottoporre a preventiva visita medica tutti i lavoratori che svolgeranno attività di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Il controllo sanitario è poi previsto periodicamente ogni tre anni, salvo diversa periodicità fissata e motivata dal medico competente, e alla fine del rapporto di lavoro per i lavoratori che durante la loro attività siano stati iscritti, anche una sola volta, nel registro degli esposti.

Quando il datore di lavoro accerta che, nonostante i dispositivi di protezione individuale e le misure di contenimento della dispersione delle fibre nell’ambiente, l’esposizione sia stata superiore al valore limite consentito, iscrive i lavoratori nel registro degli esposti.

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

 Prima di iniziare lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro deve individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

I lavori di demolizione o di manutenzione possono essere svolti esclusivamente da imprese autorizzate e solo dopo che il datore di lavoro di dette imprese abbia predisposto un piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve contenere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente e deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il datore di lavoro nello stendere il piano di lavoro deve indicare informazioni riguardanti:

  • rimozione dell’amianto e dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione;
  • fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  • verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  • adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato ai lavori;
  • adeguate misure per la protezione di terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali,
  • natura dei lavori e loro durata presumibile;
  • luogo ove i lavori verranno effettuati;
  • tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  • caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono

Misure igieniche

 Per minimizzare il rischio derivante dall’esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve adottare anche una serie di misure igieniche:

  1. i luoghi in cui si svolgono le attività devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere ed oggetto del divieto di fumare;
  2. siano adibite aree speciali per permettere ai lavoratori di mangiare e bere senza alcun rischio di contaminazione da polvere di amianto;
  3. ai lavoratori siano consegnati adeguati indumenti di lavoro e/o adeguati dispositivi di protezione individuale che vengono trasportati all’esterno dell’impresa solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzo di indumenti monouso.

Informazione e formazione dei lavoratori

 Prima che i lavoratori siano adibiti ad attività che comportino l’esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve provvedere a fornire loro informazioni su:

  • i rischi per la salute in seguito all’esposizione;
  • le specifiche norme igieniche da osservare;
  • le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
  • l’esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere anche alla loro formazione che deve avvenire ad intervalli regolari e deve consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza.

TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I – Disposizioni generali

Campo di applicazione

 Il presente capo contiene le norme che si applicano a tutte quelle attività lavorative dove è presente il rischio di esposizione di agenti biologici: sia quelle attività con uso deliberato di agenti biologici (es. laboratori di microbiologia), sia quelle attività che, pur non comportando l’intenzione di lavorare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione agli stessi (es. servizi cimiteriali, veterinari).

Classificazione degli agenti biologici

 La classificazione degli agenti biologici in quattro gruppi è fatta sulla base del rischio di infezione:

  • Agente biologico del gruppo 1 è il meno pericoloso ed ha poche probabilità di causare malattie in soggetti
  • Agente biologico del gruppo 2 può rivelarsi patogeno per l’uomo e costituire dunque un rischio per i lavoratori, ma si propaga con difficoltà nella comunità e sono disponibili efficaci misure profilattiche o
  • Agente biologico del gruppo 3 può causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; tale agente si propaga nella comunità, ma di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche.
  • Agente biologico del gruppo 4 può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; tale agente ha inoltre un elevato rischio di propagazione e non sono disponibili misure terapeutiche o profilattiche.

Nel caso in cui la classificazione di un agente appaia incerta, la norma dispone che sia considerato appartenere al gruppo più elevato tra le possibilità

Gli agenti noti per la loro potenzialità di provocare malattie infettive sono quelli appartenenti ai gruppi 2,3 e 4 e sono elencato nell’Allegato XLVI del Dlgs 81/2008.

Nell’Allegato XLVI l’elenco degli agenti biologici contiene solo gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive negli uomini.

Comunicazione e autorizzazione

 Il datore di lavoro in caso di uso deliberato di agenti biologici dei gruppi 2 o 3 ha l’obbligo di comunicazione, ovvero deve comunicare all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori, le seguenti informazioni:

  • nome e indirizzo dell’azienda,
  • documento della

Anche ogni variazione nel processo produttivo, o comunque ogni vota che si intende utilizzare un nuovo agente che può comportare un cambiamento del rischio stesso, si rende necessaria una nuova comunicazione all’organo di vigilanza.

Per gli agenti del gruppo 4 invece, essendo i più gravi, non è sufficiente la comunicazione, ma è necessaria anche l’autorizzazione ministeriale.

Il datore di lavoro che intende utilizzare la categoria 4 di agenti biologi, deve richiedere apposita autorizzazione al ministero della Salute, indicando oltre al nome e indirizzo dell’azienda e del suo titolare, anche l’elenco degli agenti che si intendono utilizzare specificandone l’uso.

Detta autorizzazione è rilasciata dal ministero della salute e dura 5 anni, ma è rinnovabile alla scadenza.

Capo II – Obblighi del datore di lavoro

Valutazione del rischio

 Il datore di lavoro deve compiere la valutazione dei rischi nell’ambito della sicurezza sul lavoro e nel caso di agenti biologici deve tener conto delle caratteristiche dell’agente stesso.

In particolare nella valutazione dei rischi di esposizione ad agenti biologici, il datore deve:

  • individuare la natura e le caratteristiche degli agenti biologici;
  • tener conto della frequenza, della gravità e della contagiosità di tali malattie attraverso l’informazione;
  • considerare i possibili effetti che possono manifestarsi in luogo di patologie infettive o reazioni allergiche o tossiche;
  • tenere sempre in considerazione la patologia di un lavoratore ponendola in relazione al suo lavoro;
  • tenere conto anche degli eventuali rapporti informativi diffusi dall’autorità locale di sanità pubblica;
  • considerare la possibilità di effetti negativi combinati tra gli

Di fronte ad ogni significativa variazione nell’azienda, il datore deve procedere ad una nuova valutazione, ma in ogni caso deve procedere a nuova valutazione ogni 3 anni.

Misure tecniche, organizzative e procedurali

 Il datore di lavoro, se la valutazione ha messo in luce rischi per la salute del lavoratore,ha l’obbligo di attuare misure tecniche, organizzative e procedurali mirate ad evitare tali esposizioni.

Il datore di lavoro deve:

  • evitare l’uso di agenti biologici nocivi o li sostituisce con altri meno nocivi se il lavoro lo permette;
  • limitare il più possibile il numero dei lavoratori esposti o solo potenzialmente esposti al rischio di agenti biologici;
  • progettazione adeguatamente i processi lavorativi;
  • se non sono possibili interventi radicali, adottare idonee misure collettive di protezione che sono sempre prioritarie rispetto ai dispositivi di protezione individuali;
  • adottare misure igieniche per prevenire o contenere il più possibile il rischio di propagazione dell’agente;
  • segnalare la presenza di un rischio biologico attraverso idonea segnaletica;
  • accompagnare con procedure scritte le attività che prevedono di prelevare, manipolare, trasportare e trattare campioni biologici;
  • predisporre procedure di emergenza scritte, schematiche e facilmente comprensibili per i lavoratori;
  • predisporre idonei trattamento e l’uso di contenitori adeguati ed identificabili per raccogliere, immagazzinare e smaltire i rifiuti in sicurezza.

Il datore di lavoro deve inoltre predisporre determinate misure igieniche, in particolare deve assicurare che:

  • i servizi sanitari siano adeguati in modo che i lavoratori possano disinfettare la loro pelle;
  • i lavoratori siano muniti di indumenti protettivi o comunque idonei e separati dagli abiti civili;
  • i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni singolo uso e sempre sostituiti o riparati quelli che presentano qualche difetto prima del nuovo utilizzo;
  • gli indumenti da lavoro siano sempre separati dagli altri, essi vanno tolti alla fine del lavoro, disinfettati e puliti ma anche, se necessario,
  • nelle aree a rischio di esposizione ad agenti biologici, sia vietato mangiare, bere, fumare o conservare cibi, usare pipette a bocca e applicare

Misure di emergenza

 Nel caso in cui si verifichi un incidente che possa provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4 il datore di lavoro deve adoperarsi il prima possibile attraverso appropriate misure a ripristinare la situazione normale per evitare conseguenze peggiori.

Il datore di lavoro dovrà informare subito l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed i loro rappresentati, sull’evento e sulle cause comunicando anche le misure che intende adottare.

Informazione e formazione

 Il datore di lavoro deve predisporre le istruzioni da seguire in caso di incidente e deve fornire informazioni, formazione ed istruzioni ai lavoratori per quanto riguarda:

  1. i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  2. le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
  3. le misure igieniche da osservare;
  4. la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  5. le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  6. il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

L’informazione e la formazione dovranno essere impartite prima dell’inizio dell’attività lavorativa e andranno ripetute ogni 5 anni ed ogni qualvolta ci siano mutamenti significativi nelle lavorazioni.

Capo III – Sorveglianza sanitaria

Prevenzione e controllo

 I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per i lavoratori che richiedono speciali misure di protezione, tenendo in considerazione il parere del medico competente e la condizione sanitaria personale del lavoratore stesso.

Nel caso in cui il medico competente riscontri anomalie dovute all’esposizione ad agenti biologici, il datore di lavoro deve procedere ad una nuova valutazione del rischio.

Registro degli esposti e degli eventi accidentali

 Nei casi di attività che prevedono l’uso deliberato di microrganismi dei gruppi 3 e 4 il datore di lavoro deve istituire un registro dei lavoratori soggetti al rischio di esposizione e ad eventi accidentali indicando per ognuno l’attività, l’agente usato e le eventuali singole esposizioni.

Il datore di lavoro deve curare la tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali, insieme al medico competente.

Il datore di lavoro deve:

  • consegnare copia del registro all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl), e all’organo di vigilanza competente comunicando poi ogni variazione almeno ogni 3 anni o comunque ogni volta che se ne faccia richiesta;
  • comunicare all’Ispesl e all’organo di vigilanza la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4 fornendo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegnando anche le cartelle sanitarie e di rischio;
  • in caso di cessazione dell’attività deve consegnare copia del registro a organo di vigilanza e Iss e all’Ispesl copia del registro e le cartelle sanitarie e di rischio;
  • in caso di assunzioni di lavoratori che sono stati sottoposti a tali rischi, deve richiedere all’Ispesl copia delle annotazioni individuali tenute nel registro nonché copia delle cartelle sanitarie e di rischio;
  • tramite il medico competente, comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali tenute nel registro e nelle cartelle.

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I – Disposizioni generali

Campo di applicazione

 Il presente capo contiene le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

La formazione di atmosfere esplosive è prevedibile in presenza di sostanze combustibili ed infiammabili, salvo che l’esame delle loro caratteristiche non evidenzi che queste in miscela con l’aria non sono in grado di generare un’esplosione.

L’ambito di applicazione del presente titolo si estende anche ai lavori in sotterraneo ove esista un’area con atmosfere esplosive, oppure indagini geologiche rilevino il possibile svilupparsi di tale area nell’ambiente.

Capo II – Obblighi del datore di lavoro

Valutazione dei rischi di esplosione

 Il datore di lavoro, nel procedere alla valutazione complessiva dei rischi di esplosione, deve tener conto di :

  • presenza di atmosfere esplosive (probabilità e durata);
  • presenza di fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche;
  • impianto, sostanze impiegate, processi e loro possibili interazioni;
  • entità degli effetti

La valutazione si estende a considerare i luoghi che sono o possono essere in collegamento, attraverso aperture, con quelli in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive.

Sulla base della valutazione dei rischi effettuata, il datore di lavoro adotta la misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la formazione o accensione di atmosfere esplosive e a contenere gli effetti di eventuali esplosioni.

Il datore di lavoro in particolare deve:

  1. procedere ad una adeguata strutturazione degli ambienti di lavoro, al fine di operare in condizioni di
  2. utilizzare mezzi tecnici adeguati per garantire efficienti controlli del rischio durante la presenza dei lavoratori nelle aree in cui possono svilupparsi atmosfere

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

 Una volta individuate le cosiddette “aree a rischio di esplosione” e classificate in funzione dello stato fisico (gas, vapori, nubi, polveri), il datore di lavoro è tenuto a ripartire dette aree in zone (zona 0; 1; 2; 20; 21; 22) in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive (Allegato XLIX del Dlgs 81/2008).

Prescrizioni di sicurezza

 Il datore di lavoro, nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, deve garantire l’applicazione di una serie di prescrizioni.

Il datore deve:

  • effettuare un’adeguata formazione in materia di protezione dei lavoratori in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive;
  • organizzare le attività attraverso un sistema di istruzioni scritte e autorizzazioni al lavoro;
  • mantenere le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni;
  • svolgere regolarmente la manutenzione degli impianti e verificarne la

Documento sulla protezione contro le esplosioni

 Il datore di lavoro deve elaborare, aggiornare e revisionare il documento sulla protezione contro le esplosioni, in cui sono indicati:

  • i rischi individuati e valutati;
  • misure da adottare;
  • aree a rischio di esplosione;
  • prescrizioni