RENTRI chi si deve iscrivere e quando

RENTRI chi si deve iscrivere e quando

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendone la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 ha definito le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Scadenze per le iscrizioni al RENTRI e soggetti obbligati ad iscriversi:

SCADENZE RENTRI DAL 15 DICEMBRE 2024 AL 13 FEBBRAIO 2025

Impianti di trattamento rifiuti

  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (con più di 50 dipendenti)

SCADENZE RENTRI DAL 15 GIUGNO 2025 AL 14 AGOSTO 2025

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

SCADENZE RENTRI DAL 15 DICEMBRE 2025 AL IL 13 FEBBRAIO 2026

  • Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

I SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE

1) Enti ed imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:

  • industriali
  • artigianali
  • derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

2) Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca
  • dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
  • nell’ambito delle attività commerciali
  • nell’ambito delle attività di servizio
  • da attività sanitarie
  • veicoli fuori uso

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo di iscrizione, possono comunque iscriversi volontariamente al RENTRI.

LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 ha stabilito:

  • il nuovo modello di registro di carico e scarico rifiuti
  • l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione
  • l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale

I nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti dovranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025 e pertanto da quella data non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 anche se già vidimati.

Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:

  • a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Dal 4 novembre 2024 gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.