I soci di una cooperativa decidono un nuovo rappresentante legale.
Un padre di famiglia lascia l’azienda ai figli.
Sono due esempi molto ricorrenti di aziende in cui cambia il datore di lavoro. Ovviamente il nuovo titolare dovrà decidere se avvalersi di un Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, oppure se assolvere in proprio a questo compito seguendo il necessario corso di formazione, nei casi in cui questo è possibile. E il Documento di Valutazione dei Rischi? Il nuovo datore di lavoro può semplicemente avallare il documento già presente, apponendo la propria firma vicino a quella del precedente datore, o è necessario rifare il documento?
Questo dubbio è stato risolto definitivamente dalla Corte di Cassazione lo scorso 26 febbraio, dopo che la stessa ha sentenziando in ultima istanza su un caso avvenuto a Torino presso un’azienda del gruppo Carrefour. A seguito di un infortunio avvenuto nel piazzale dell’azienda, il datore di lavoro dell’impresa era stato condannato in primo e secondo grado per non aver valutato compiutamente il rischio di interferenza tra il proprio personale e i mezzi di carico/scarico dei corrieri, o possibili altri visitatori. Il datore di lavoro ha fatto ricorso sostenendo che il documento incriminato non l’aveva scritto lui, bensì il suo predecessore. Era subentrato alla guida dell’azienda da 4 mesi e riteneva non avesse l’obbligo giuridico di redigere un nuovo documento di valutazione.
La Corte di Cassazione ha dichiarato responsabile il nuovo datore di lavoro dell’infortunio accaduto, per fortuna non mortale, perché non aveva separato bene nel piazzale le zone percorribili dai carrelli elevatori e quelle per i passaggi pedonali; perché non aveva segnalato correttamente a pavimento gli spazi che carrelli e pedoni potevano percorrere; perché consentiva l’ingresso sul piazzale a più automezzi alla volta; perché la condotta del proprio lavoratore, che aveva causato l’infortunio, non era abnorme, ovvero il rischio in questione era governabile dal datore di lavoro; perché nel momento in cui una persona diventa datore di lavoro, ha l’obbligo di adottare tutte le possibili cautele per minimizzare i rischi; perché ogni datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi e questo suo compito non è delegabile ad altri.
Per poter assolvere al proprio obbligo di gestione dei rischi, il nuovo datore di lavoro deve analizzare personalmente i rischi per poter individuare le misure necessarie. È possibile che in tale analisi il datore avalli le scelte fatte dal predecessore, ma è suo onere intervenire ad emendare le eventuali carenze che possono mettere in pericolo la sicurezza, dal momento in cui assume il proprio ruolo.
Quindi il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere rielaborato immediatamente:
- quando avvengono modifiche, nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro, che possono essere importanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ad esempio traslochi ristrutturazioni, inserimento di nuovi macchinari o strumentazioni
- quando l’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione rende possibile la riduzione dei rischi
- quando avvengono infortuni significativi, ovvero l’analisi dei rischi effettuata non è completa
- quando il medico competente ne evidenzia la necessità
- quando si ha un avvicendamento nella posizione di datore di lavoro