Da cinque anni le sanzioni riguardanti la sicurezza sul lavoro non subivano aumenti.
L’adeguamento all’inflazione è arrivato lo scorso 1 luglio, pari ad un aumento complessivo del 15,9%. Vediamo quindi la sanzione aggiornata per alcune violazioni della normativa.
Sorveglianza sanitaria: se un lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, ma il suo datore lo fa lavorare prima di aver ricevuto il giudizio di idoneità da parte del medico, o con il giudizio di idoneità scaduto, è prevista una sanzione penale per il datore di lavoro pari all’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.709 a 7.404€. Se il datore di lavoro adempie entro il termine fornito dall’ispettore, la sanzione si trasforma in una oblazione amministrativa di 1.480€.
Addetti antincendio e al primo soccorso: se tali addetti non sono presenti o non hanno ancora seguito il corso, è prevista una sanzione penale pari all’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.709 a 7.404€. Se il datore di lavoro iscrive al corso un addetto entro il termine fornito dall’ispettore, la sanzione si trasforma in una oblazione amministrativa di 1.480€.
Patentino per l’utilizzo di attrezzature particolari (piattaforme, gru, carrello elevatore, trattore, escavatore, pala meccanica, etc.): se un’attrezzatura di questo tipo è utilizzata da una persona che non ha seguito il corso o questo è scaduto, per il datore di lavoro è prevista una sanzione penale pari all’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 3.559 a 9.112€. Se il datore di lavoro iscrive al corso il lavoratore interessato entro il termine fornito dall’ispettore, la sanzione si trasforma in una oblazione amministrativa di 1.822€.
Addestramento alla mansione: se un lavoratore assunto dopo il 21 dicembre 2021 non è stato addestrato, è previsto per il datore di lavoro l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.709 a 7.404€. Se il datore di lavoro adempie entro il termine fornito dall’ispettore, la sanzione si trasforma in una oblazione amministrativa di 1.480€.
Riunione periodica: se non è effettuata la riunione annuale, è prevista un’ammenda da 2.848 a 5.695€. Se è stata effettuata, ma manca il relativo verbale, è prevista una sanzione amministrativa da 712 a 2.563€.
Impianto elettrico: se l’azienda non ha effettuato la verifica periodica dell’impianto elettrico (biennale o quinquennale), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 712 a 2.563€.
Attrezzature di lavoro: se di un macchinario o un’attrezzatura utilizzata dai lavoratori, fabbricata dopo settembre 1996, non è presente la dichiarazione di conformità CE, è prevista per il datore di lavoro una sanzione penale pari all’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 3.559 a 9.112€. Se il datore di lavoro recupera la dichiarazione entro il termine fornito dall’ispettore, la sanzione si trasforma in una oblazione amministrativa di 1.822€.