Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il Decreto attuativo n. 59 del 4 aprile 2023 ha previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI per i seguenti soggetti:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti NON pericolosi i soggetti di cui all’articolo 189 comma 3; sarebbero gli stessi soggetti attualmente obbligati ad inviare il MUD. Si tratta in pratica di tutti quei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali e derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Il Decreto Direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 ha definito le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Scadenze per le iscrizioni al RENTRI:
Soggetto obbligato ad iscriversi | Scadenza per l’scrizione |
le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 | dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |