Se la situazione in azienda è pericolosa, per la salute del dipendente, questo può rifiutarsi di lavorare. L’ha ribadito la Corte di Cassazione pochi giorni fa:
Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 770. In tema licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente del rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’articolo 18, comma quarto, della legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012.
Ovviamente la violazione da parte del datore deve essere grave, tale da pregiudicare seriamente la salute del lavoratore. Non si tratta di una considerazione nuova da parte degli ermellini, poiché già altre sentenze precedenti hanno fornito indicazioni analoghe.
La sentenza
Cassazione, sentenza 29 marzo 2019, n. 8911. Un lavoratore, qualora non sussistano le condizioni di sicurezza di cui all’art. 2087 del Codice Civile, può rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa a fronte dell’inadempimento altrui, conservando il diritto alla retribuzione e senza ripercussioni sfavorevoli qualunque sia la sua mansione lavorativa.
Cassazione, sentenza 16 gennaio 2018, n. 836. Il datore di lavoro deve assicurare ai propri dipendenti le condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza sul lavoro, adottando tutte quelle misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Se non lo fa, i lavoratori possono legittimarsi a non eseguire la prestazione, ed hanno il diritto di essere regolarmente pagati.
Cassazione, sentenza 1 aprile 2015, n. 6631. Ai sensi dell’art. 2087 c.c. è obbligo del datore di lavoro assicurare condizioni idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo in autotutela l’inadempimento altrui.