L’addestramento dei lavoratori è un obbligo in vigore già dal lontano 1994, ma è sempre stato poco considerato dalla normativa. Con l’ultima legge 215 del 2021 la sua importanza aumenta con l’intento di frenare l’aumento di morti cui stiamo assistendo negli ultimi mesi. Una modifica al Testo Unico ora prescrive (art. 37, comma 5):
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato
Quindi dallo scorso 21 dicembre l’addestramento deve essere formalizzato per iscritto. Ma cosa si intende per addestramento?
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza
In concreto significa che per ogni macchinario, per ogni attrezzatura, per ogni sostanza, per ogni DPI, il datore di lavoro deve assicurarsi che chi li utilizza sia stato addestrato. Anche per quanto riguarda le procedure di lavoro deve essere organizzato l’addestramento, ad esempio su come movimentare carichi, entrare in un luogo confinato, ecc.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Quindi sono principalmente il datore di lavoro e il preposto (se presente nell’organico) le persone che devono occuparsi dell’addestramento dei lavoratori, anche se nulla vieta che siano affiancati o sostituiti da esterni. Come provare l’esperienza dell’addestratore è un tema non ancora affrontato nella normativa.
L’addestramento deve essere effettuato sul posto di lavoro, mirato sui macchinari, attrezzature, sostanze e DPI precisi utilizzati dai lavoratori.
La portata di questa novità è notevole e comporterà nuovi adempimenti non solo per i nuovi lavoratori, ma anche per quelli già operativi nelle aziende. Bisognerà, infatti, verificare che il loro addestramento sia adeguato e formalizzarlo, con assunzione di responsabilità da parte del superiore.
Il nuovo articolo citato non è direttamente sanzionato, ma il nuovo all. I dello stesso Testo Unico prevede che la mancanza di formazione e addestramento (entrambi assenti) sono causa di sospensione dell’attività imprenditoriale. Se un ispettore rileva che un lavoratore non ha fatto un corso di formazione e anche non risulta che lo stesso sia stato addestrato, scatta la sospensione dell’attività. Ovvero quel lavoratore deve interrompere l’attività, comunque percependo lo stipendio, e non può riprendere a lavorare prima che formazione e addestramento siano stati completati. Il datore di lavoro è passibile di sanzione amministrativa (fino a 6.400,00 euro), penale ed è prevista una sanzione accessoria di 300,00 euro per ciascun lavoratore interessato.