Aggiornamento GENNAIO 2022 delle regole anticontagio per le aziende
Ad oggi tutte le aziende devono controllare che il proprio personale sia dotato di green pass. Per alcuni lavoratori già dal 15 dicembre è necessario essere in possesso del green pass rinforzato:
- personale che lavora in strutture sanitarie, sociosanitarie, case di riposo. Non importa se si tratta di personale sanitario o non sanitario
- personale che lavora nelle scuole e negli asili (ora anche nelle università)
- personale del comparto difesa, polizia locale, soccorso pubblico
Dal 15 febbraio, oltre ai casi particolari riportati qui sopra che ovviamente permangono, tutte le aziende dovranno controllare:
- che i lavoratori fino a 50 anni siano dotati di green pass base
- che i lavoratori oltre 50 anni siano dotati di green pass rinforzato. Tutti i lavoratori ultracinquantenni, infatti, hanno ora l’obbligo di vaccinarsi entro il 31 gennaio, così che possano essere immuni entro il termine stabilito dal nuovo decreto. Dal 15 febbraio gli ultracinquantenni privi di vaccinazione saranno automaticamente sanzionati da parte dell’Agenzia delle entrate con una multa di 100€
Qualunque lavoratore dovesse presentarsi in azienda senza il proprio pass NON potrà accedere ai luoghi di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata il lavoratore potrà essere considerato sospeso dall’attività lavorativa e contemporaneamente sostituito da un nuovo lavoratore, con contratto a termine della durata massima di 10 giorni, rinnovabili se il lavoratore sospeso non torna al lavoro, ma solo fino al 31 marzo (vedremo se ci saranno proroghe). Non vi è più una soglia dimensionale per poter sostituire il lavoratore assente ingiustificato. La sospensione deve essere notificata al domicilio del lavoratore assente ingiustificato mediante atto formale. La necessità del certificato scadrà il 15 giugno, salvo proroghe.
I lavoratori privi di pass perché esenti dalla vaccinazione devono mostrare un certificato di esenzione prodotto dal proprio medico di base o dal medico vaccinatore. Quelli che hanno compiuto 50 anni e rientrano nella categoria lavoratori fragili (vedere tra le definizioni nella pagina successiva) potranno essere adibiti a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione.
Se un lavoratore sarà sorpreso al lavoro senza il pass necessario, potrà ricevere da parte delle forze dell’ordine una sanzione da 600 a 1.500€ e sarà passibile di conseguenze disciplinari. Anche il personale dell’azienda che è stato delegato al controllo dei pass può essere sanzionato, con una multa da 400 a 1.000€, e allo stesso modo il datore di lavoro se non dimostra di aver attuato un sistema di controlli del proprio personale.
I tre diversi tipi di green pass (base, rafforzato, booster) sono verificabili mediante l’App “Verifica C19”.
Le aziende che rilevano un caso positivo devono avvertire il proprio medico competente, segnalando allo stesso i contatti stretti ad alto rischio che ha avuto il lavoratore positivo. Ricordiamo che le aziende senza medico competente, in quanto i lavoratori non sono esposti a rischi suscettibili di sorveglianza sanitaria, se hanno tra il proprio personale lavoratori fragili devono nominarne uno per il periodo emergenziale oppure rivolgersi all’INAIL.
Il lavoro agile può essere deciso dal datore di lavoro per qualunque mansione lo consenta, è anzi caldamente incoraggiato. Nel settore privato, fino al 31 marzo, non sono necessari accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore, ma il datore deve informare il lavoratore agile in materia di sicurezza sul lavoro, anche per via telematica. Nel settore pubblico il lavoro agile è attivabile solo mediante accordo individuale.
Vi è l’obbligo di indossare sempre la mascherina, in tutti i luoghi chiusi ed anche all’aperto, compresi i mezzi di trasporto pubblici. Casi in cui non è necessaria la mascherina:
- mentre si effettua attività sportiva
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito
- quando è garantito l’isolamento da persone non conviventi
In alcuni casi la mascherina deve essere FFP2:
- spettacoli aperti al pubblico, non importa se al chiuso o all’aperto
- eventi e competizioni sportive, non importa se al chiuso o all’aperto
- voli commerciali, navi, traghetti interregionali, treni interregionali, bus interregionali, noleggio con conducente, funivie e seggiovie chiuse, mezzi del trasporto pubblico locale
- chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 ed è soggetto all’autosorveglianza (cosa diversa dalla quarantena). Questo per 10 giorni dall’ultimo contatto con la persona positiva
Segnaliamo, infine, le seguenti regole che riguardano i clienti:
- per entrare in ristoranti al chiuso, cinema, teatri già dallo scorso 6 dicembre è necessario essere in possesso del green pass rinforzato
- anche per entrare in alberghi, strutture ricettive, feste religiose, feste civili, sagre, fiere, congressi, ristoranti all’aperto, impianti di risalita, palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, aerei, treni, navi, mezzi di trasporto pubblico locali dal 10 gennaio è necessario essere in possesso del green pass rinforzato
- per entrare nei negozi di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) dal 20 gennaio è necessario essere in possesso del green pass base
- per entrare in uffici pubblici, servizi postali, banche, assicurazioni, attività commerciali dal 1 febbraio è necessario essere in possesso del green pass base. Saranno a breve decise eccezioni per alcune tipologie di attività commerciali
- per usufruire dei mezzi pubblici dal 15 febbraio è necessario essere in possesso del green pass rinforzato
- per entrare in negozi di alimentari e farmacie NON è previsto alcun pass
I locali pubblici che non effettueranno i dovuti controlli sul possesso della certificazione potranno incorrere in una sanzione da 400 a 1.000€. Dopo tre sanzioni avverrà la chiusura dell’attività per 10 giorni.
Definizioni:
- Green pass base: si ottiene con vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido con risultato negativo (durata 48 ore), test molecolare con risultato negativo (durata 72 ore)
- Green pass rinforzato: si ottiene per vaccinazione o guarigione e ha una durata di 6 mesi
- Green pass booster: si ottiene dopo la somministrazione della dose di richiamo
- Contatto stretto ad alto rischio in azienda: persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti. Oppure persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- Contatto stretto ad alto rischio: persona che è stata a contatto con un caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi del caso e fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso con la seguente casistica (se il caso è asintomatico si considerano le 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone):
- persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19, anche solo per una stretta di mano
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19, ad esempio ha toccato a mani nude dei fazzoletti di carta usati
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19. Sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto
- Quarantena: si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi
- Isolamento: consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità
- Sorveglianza attiva: misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza
- Lavoratori fragili: disabili gravi, immunodepressi, pazienti oncologici negli ultimi 5 anni, persone che stanno seguendo terapie salvavita, persone con patologie cardiache o broncopolmonari croniche, persone affette da diabete, insufficienza renale, artrite reumatoide o cirrosi epatica. La sola età anagrafica non costituisce condizione di fragilità