Se un datore di lavoro non vuole, o non può, svolgere direttamente la carica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deve affidare l’incarico ad un’altra persona, dipendente o esterno.
La nomina di un RSPP non è però una delega di funzioni. Non solleva il datore di lavoro dai propri obblighi riguardanti la sicurezza sul lavoro. La Corte di Cassazione (sentenza n. 24958 del 26/04/2017) ha riconosciuto che l’RSPP ha un ruolo di consulente del datore di lavoro, senza un effettivo potere decisionale.
La situazione cambia se, oltre alla nomina, il datore di lavoro delega espressamente all’RSPP alcuni propri compiti. Ma in tal caso il datore di lavoro deve comunque controllare che il delegato svolga correttamente quanto pattuito. Alcuni particolari compiti non possono essere delegabili, la delega deve avere determinati requisiti, chi riceve la delega deve essere in grado di svolgere l’attività, in primis gli va riconosciuto potere di spesa.