Il DVR Documento di Valutazione dei Rischi non ha una data di scadenza, come hanno invece le misurazioni del rumore o i corsi di formazione. Ma quanto è scritto nel DVR deve essere valido: se avete acquistato dei nuovi macchinari, il cui utilizzo comporta dei rischi che non erano indicati nel DVR, il documento è da aggiornare. Se avete acquistato una attrezzatura in sostituzione o in aggiunta alle precedenti, ma non vi è differenza nel tipo di rischi per chi le utilizza, non serve aggiornarlo.
Un cambio di sede necessita sicuramente un aggiornamento. E se assumete un nuovo dipendente? Dipende: se il nuovo dipendente effettua le stesse attività dei suoi colleghi, quindi i rischi cui è esposto sono gli stessi, non serve aggiornare il DVR. Se invece ci sono differenze tra il nuovo assunto e i colleghi, o tra il nuovo assunto e il lavoratore che sostituisce, serve aggiornarlo.
Ad esempio: se il nuovo assunto è di sesso femminile, mentre gli altri colleghi sono tutti maschi, serve un aggiornamento. Oppure se il nuovo assunto ha un contratto atipico (ad esempio un interinale) mentre gli altri hanno un contratto a tempo indeterminato, serve un aggiornamento. Deve essere aggiornato se cambiano le mansioni dei lavoratori, se cambiano le modalità di lavoro, se il medico competente lo ritiene superato, se sono state effettuate nuove misurazioni (ad esempio del rumore) e le conclusioni ottenute sono variate rispetto alla situazione precedente.