Il nuovo articolo 113-bis contenuto nella legge n.20 del 24 aprile 2020 (in GU n. 110 del 29 aprile 2020) cambia i termini per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione. Il deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, è consentito:
- fino ad un quantitativo massimo doppio di quello attualmente previsto dalla norma. Ovvero si passa così dai 30 mc di rifiuti non pericolosi di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi a 60 mc di rifiuti non pericolosi di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi
- il limite temporale massimo per il deposito temporaneo rifiuti, qualora non vengano superati i limiti di cui al punto 1, non può avere durata superiore a 18 mesi. (invece degli attuali 12 mesi)