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Il datore di lavoro può formare i propri dipendenti

Il datore di lavoro può formare i propri dipendenti

Vediamo come il datore di lavoro può formare i propri dipendenti. In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni (atteso per l’anno prossimo) che dovrebbe modificare il funzionamento dei corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro, oltre che accorparli in un unico documento rendendone più semplice la comprensione, approfondiamo chi possa erogare i corsi di formazione, in particolare se il datore di lavoro può anch’esso formare il proprio personale e con quali requisiti.

Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 ha introdotto i criteri di qualificazione dei formatori dei corsi lavoratori, preposti, dirigenti. Questo decreto ha sostanzialmente reso impossibile per il datore di lavoro erogare direttamente la formazione ai propri dipendenti, perché elenca una serie di requisiti molto stringenti difficili da rispettare. Il decreto non si applica ai formatori dei corsi RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso.

Il successivo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha concesso ai datori di lavoro RSPP la possibilità di erogare la formazione al proprio personale, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale del 2013. Si fa riferimento sempre ai corsi lavoratori, preposti e dirigenti.

Capacità didattica

Cosa si intende per capacità didattica? Non vi è una circolare esplicativa ma secondo un funzionario della Regione Piemonte si intende il requisito della “precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. L’ASR del 2016, quindi, consente ai datori di lavoro di erogare la formazione al proprio personale anche se non ha effettuato ore di docenza negli ultimi 3 anni, ma pur rispettando gli altri requisiti previsti nel documento.

La Regione Piemonte ha recepito l’ultimo Accordo Stato Regioni con la Delibera del 12 dicembre 2016 ma in essa non ha fatto nessuna menzione all’esclusione della capacità didattica. Pertanto i datori di lavoro di aziende piemontesi devono rispettare appieno quanto richiesto dal decreto interministeriale del 2013: i docenti dei corsi lavoratori, preposti e dirigenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti.

Requisiti
  1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
  2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
    – percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
    in alternativa:
    – corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia
  3. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
    a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
    b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
    in alternativa:
    – corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
  4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
    a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
    b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
    in alternativa:
    – corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
  5. Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
    – percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
    in alternativa:
    – corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
  6. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
    – percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    in alternativa:
    – precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
    in alternativa:
    – corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Prima di eseguire il corso in cui il datore di lavoro può formare i propri dipendenti, il soggetto formatore (lo stesso datore di lavoro o un ente di formazione da lui delegato) deve richiedere la collaborazione degli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività. Il soggetto formatore deve tener conto delle indicazioni dell’organismo paritetico, ma se tale organismo non risponde entro 15 giorni dall’invio della richiesta, si può procedere senza indugio alla realizzazione della formazione.

Obbighi dei docenti

I docenti sono tenuti con cadenza triennale:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento
OPPURE
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza

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